"Sono ammessi a partecipare al concorso docenti PNRR 2 per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in..."
Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025, secondo quanto dettagliatamente riportato nell’Allegato 1, che ne costituisce parte integrante.
2. Il presente decreto disciplina altresì i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l’organizzazione delle prove d’esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Requisiti di ammissione al concorso
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:
i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale e con le modalità ivi previste, partecipano altresì coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l’accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dei CFU/CFA previsti entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 7. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2023/2024, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l’anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.
Articolazione del concorso
Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.
2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto.
3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
dieci quesiti di ambito pedagogico;
quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
5. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
Prova orale
1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all’articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del Decreto ministeriale, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale. Per le classi di concorso A-22 (ex A-24, A-25) e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L’USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.
7. L’Allegato A al Decreto ministeriale individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
8. Le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A al Decreto ministeriale, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all’atto dello svolgimento della stessa. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
9. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-22 (ex A-24, A-25) e B-02 per la lingua inglese.
BANDO
di KATIA PIEMONTESE