Concorso PNRR 2: ci si chiede se alla procedura possano partecipare solo i docenti precari oppure anche i docenti di ruolo...
Concorso Docenti PNRR 2: il Bando è atteso tra Ottobre e Novembre secondo quanto previsto dal Ministro dell'Istruzione e del Merito.
A tal fine ci si chiede se alla procedura possano partecipare solo i docenti precari oppure anche i docenti di ruolo.
Si tratta di un aspetto rilevante che trova suo fondamento proprio nella sentenza della Corte Costituzionale N. 251/2017.
A tal proposito si ricordi che due docenti di ruolo avevano presentato ricorso al TAR Lazio avverso il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) 23 febbraio 2016, n. 106 (Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado), il quale aveva escluso dalla partecipazione al concorso pubblico i docenti già assunti nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze di analogo tenore, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione.
Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 110, della Legge 107/2015 prevedeva espressamente che: "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
Il giudice a quo aveva evidenziato che, nella disciplina del comma 110, l’esclusione dalla partecipazione al concorso si fonda su due circostanze: la conclusione di un contratto a tempo indeterminato e l’assunzione alle dipendenze della scuola statale (anziché di una scuola privata paritaria). Tuttavia, né la durata del contratto, né la natura del datore di lavoro, costituirebbero criteri ragionevoli ai fini dell’individuazione dei partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento del personale docente. Da ciò conseguirebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.
Il giudice a quo riteneva che siffatta disparità non potesse ritenersi giustificata dalla finalità perseguita dall’amministrazione di assorbimento del cosiddetto precariato storico della scuola.
La Corte Costituzionale aveva così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
La Corte Costituzionale aveva disposto che tale esclusione violava l'art. 3 della Costituzione, relativo al principio di eguaglianza, ed anche l'art. 51 della Costituzione concernente il diritto di tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso di poter accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
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