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CONCORSO DOCENTI PNRR, IDONEI: INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE SOLO IN CASO DI RINUNCIA DEI VINCITORI?SCOPRIAMOLO INSIEME

È importante porre l'accento sugli idonei dei concorsi PNRR per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, a fronte delle numerose istanze di accesso...



Concorso docenti PNRR: L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, attraverso la Nota n. 15524, pone l'accento sugli idonei dei concorsi PNRR per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, a fronte delle numerose istanze di accesso agli atti e di reclami avverso le graduatorie già pubblicate.


A tal fine si rammentano l’art. 9, comma 1, del bando di concorso D.D. n. 2575/2023 (scuola secondaria di primo e secondo grado - posto comune e sostegno) e l’art. 9, comma 1, del bando di concorso D.D. n. 2576/2023 (scuola infanzia e primaria - posto comune e sostegno) che stabiliscono espressamente che:

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.”


Pertanto, le graduatorie concorsuali, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata normativa, sono state compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non degli idonei, i quali potrebbero essere inseriti nelle graduatorie dei vincitori esclusivamente in caso di successive rinunce dei candidati vincitori destinatari di immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi nella procedura concorsuale.


"Alla luce di quanto esposto, non si prenderanno in carico istanze di accesso agli atti volte ad ottenere l’ostensione della documentazione afferente ai candidati idonei o agli elenchi non graduati, poiché trattasi di documentazione non prevista nei bandi di concorso che non è nella disponibilità di questa Amministrazione".




INCLUSIONE E COLLOCAZIONE DELLE RISERVE

Per quanto concerne la richiesta di informazioni in merito alle modalità di formulazione delle graduatorie, con particolare riferimento all’inclusione e collocazione delle riserve, occorre rinviare all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 come modificato dall’art. 1 l. e) del D.P.R. 82/2023, secondo cui “ Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”; qualora, inoltre, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva secondo quanto previsto dalla citata normativa (cfr. legge n. 68/1999, al D.lgs. n. 66/2010, al D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023).

Pertanto, le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti fino al 50% dei posti messi a bando.


Qualora all’ interno del numero dei posti banditi ci siano vincitori titolari della “riserva 30%”, va comunque considerato che gli stessi potrebbero non averne beneficiato perché rientrati per punteggio o per altro titolo di riserva; in tal caso la quota “Riserva 30%” è comunque assorbita.


Occorre tener conto anche di quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle “preferenze” da applicare in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati (presenza/prevalenza di titoli di preferenza, ovvero, nei casi di assenza o a parità dei detti titoli, età anagrafica; possibile operatività della preferenza di genere, allorché prevista dagli allegati ai D.D. n. 2575/2023 e 2576/2023).


SCARICA LA NOTA (PDF)



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di VALENTINA TROPEA




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