Concorso Docenti PNRR 1: fondamentali appaiono alcuni chiarimenti in merito al procedimento di inserimento delle riserve, nonché alla pubblicazione degli elenchi degli idonei...
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in particolar modo l'Ambito territoriale di Napoli, ha fornito, attraverso un'apposita Nota, degli importanti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti riguardanti il concorso Docenti PNRR 1, in special modo con riferimento al procedimento di inserimento delle riserve in graduatoria, nonché alla pubblicazione degli elenchi degli idonei.
PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DELLE RISERVE
Con specifico riferimento all’inserimento delle riserve, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, a mente del quale “Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”.
Pertanto, fino al 50% dei posti, le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti. Ai fini della definizione delle diverse tipologie di riserva, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla Legge n. 68/1999, al D.Lgs. n. 66/2010, al D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, nonché a quanto sancito dai Bandi delle procedure concorsuali emarginate in oggetto, all’art. 13, commi 9 e 10. Si precisa che il contingente dei posti riservati ai candidati titolari di tale ultima tipologia di riserva, può essere coperto dagli stessi candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio ed inseriti in graduatoria per merito o per riserva di legge. In tal caso, la quota “Riserva 30%” è comunque rispettata.
Sul punto si precisa che l’inserimento delle riserve in graduatoria viene effettuato dalla Piattaforma informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato. Pertanto, alcuna documentazione amministrativa inerente alle modalità seguite al fine dell’inserimento delle riserve è ostensibile mediante un accesso agli atti, in quanto trattasi di documentazione non detenuta dall'Ufficio.
Giova precisare che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 184/2006 espressamente prevede “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione (…) nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI
Con riferimento alla richiesta di pubblicazione degli elenchi degli idonei, l’art. 9, comma 1, dei bandi di concorso D.D.G. n. 2575 e 2576/2023 statuisce che “La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”.
Nel rispetto di quanto previsto dalla citata normativa, le graduatorie concorsuali, pertanto, sono costituite unicamente dai vincitori e potrebbero essere integrate solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo, sempre nei limiti dei posti banditi.
Al riguardo, si precisa che, in caso di rinunce, l’integrazione della graduatoria avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l’aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).
Pertanto, l'Ufficio non prenderà in carico istanze di accesso agli atti volte ad ottenere l’ostensione di elenchi con i nominativi dei candidati non vincitori, a cui i Bandi di concorso non fanno alcun riferimento.
di VALENTINA TROPEA