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COLLABORATORI SCOLASTICI, INCARICHI PER ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALUNNI: ATTRIBUZIONE PREVISTA QUANDO? RIGUARDANO ANCHE I PRECARI? FACCIAMO CHIAREZZA

La questione relativa agli incarichi dei collaboratori scolastici, ed in particolar modo allo svolgimento delle attività di pulizia, lavaggio...


La questione relativa agli incarichi dei collaboratori scolastici, ed in particolar modo allo svolgimento delle attività di pulizia, lavaggio delle parti intime e cambio pannolino degli alunni, ha sicuramente sollevato alcune perplessità e dubbi interpretativi in merito.


A tal fine forniamo alcuni utili chiarimenti.


In particolar modo ci si chiede: gli incarichi specifici, espressamente disciplinati dall'articolo 54 del nuovo CCNL 2019/2021, correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso, con espresso riferimento all'Area dei Collaboratori, quando vengono attribuiti?


A tale quesito possiamo rispondere affermando che l’attribuzione degli incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del personale, quando ciò lo richiedano specifiche esigenze organizzative e di servizio, stante la previsione dell'articolo 54, commi 1 e 3.


Occorre sottolineare che tali incarichi sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto che si svolgerà tra il 15 Settembre ed il 30 Novembre.


Quindi, in definitiva, tali incarichi specifici non possono essere attribuiti oltre la chiusura della contrattazione di istituto.


Altro quesito che ci si pone è il seguente: tali incarichi possono avere la durata di un anno scolastico e non riguardare solo il periodo che va dalla contrattazione di istituto al termine dell'anno scolastico?

Per rispondere a tale domanda possiamo richiamare la normativa di riferimento: più nello specifico l'articolo 54, comma1, del CCNL 2019/2021, dispone che le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di un anno scolastico.

Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.


Ancora ci si chiede: tali incarichi, avendo la durata di un anno, spettano anche al personale supplente breve o al 30 Giugno?


A tal proposito il CCNL 2019/2021 prevede, quale unico divieto esplicito, quello relativo ai titolari di incarico di DSGA.




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di VALENTINA TROPEA


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