Quando "tutto manca" le maestre sono tenute a cambiare il pannolino ai bambini della scuola dell'infanzia? Andando per gradi arriveremo a dare una risposta anche...
In questo articolo cercheremo di dare una risposta a trecentosessanta gradi. Quando "tutto manca" le maestre sono tenute a cambiare il pannolino ai bambini della scuola dell'infanzia? Andando per gradi arriveremo a dare una risposta anche a quest'ultima ipotesi.
La questione concernente le mansioni dei Collaboratori scolastici ha sicuramente sollevato alcuni dibattiti a causa dei dubbi interpretativi riguardanti il nuovo CCNL, sottoscritto il 18 Gennaio 2024, in relazione più dettagliatamente alla sezione
"Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA-Settore scuola" nell'Allegato A.
Alcune perplessità sorgono in merito ad alcune funzioni che devono svolgere i collaboratori scolastici, e più in particolare all'assistenza per gli studenti normodotati nelle scuole dell’infanzia e primaria.
L’Aran, in una recente risposta fornita a una scuola che chiedeva se, alla luce del nuovo CCNL 2019/2021, il collaboratore scolastico fosse tenuto a svolgere attività di pulizia, lavaggio delle parti intime e cambio pannolino degli alunni, ha chiarito che tale personale è contrattualmente obbligato a fornire assistenza materiale a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
ECCO IL QUESITO DELLA SCUOLA:
L'istituto scolastico chiede all'Aran chiarimenti in merito all’Allegato a del CCNL 18 gennaio 2024 per quanto concerne la descrizione delle specifiche professionali del collaboratore scolastico in cui è inclusa “…l’assistenza necessaria…nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”, in particolare se siano da ricomprendere anche attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed al cambio dei pannolini.”
RISPOSTA ARAN
L'ARAN risponde riportando il contenuto della tabella A del CCNL inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali ed in particolare quanto stabilito per la figura del Collaboratore Scolastico:
“- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
L’ARAN nella risposta sottolinea la parte relativa alla “cura dell’igiene personale”.
Si tratta di mansioni che il collaboratore deve svolgere nei confronti degli studenti normodotati, mansioni che si aggiungono a quelle già presenti nel contratto, relativamente agli studenti con disabilità. Mansione, quest’ultima, che viene ricordata nella risposta dell’ARAN, citando anche la Cassazione, pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786, nella quale “non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”, ma anche: “ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.
Le maestre in quali casi sono tenute al cambio dei pannolini?
Ai sensi della normativa vigente in materia, come abbiamo potuto constatare, possiamo rispondere in nessun caso. C'è sempre un però, ed anche in questo caso andiamo ad esaminare la questione nel particolare. Molti plessi della scuola dell'infanzia hanno un solo collaboratore scolastico. Se all'improvviso il collaboratore dovesse venir meno, per un'assenza comunicata all'ultimo minuto o per un malore improvviso, chi dovrebbe cambiare il pannolino ai bambini? Nell'attesa più o meno lunga dell'arrivo di un sostituto, i docenti potrebbero chiamare a casa i genitori per chiedere aiuto, ma se anche in questo ci fossero problemi nel reperire i genitori che sono al lavoro? Arrivati ad un certo punto, anche se la norma non lo prevede, si tratta di una questione di "soccorso" e quindi di coscienza. A nostro avviso non si può lasciare un piccolo sporco per ore ed ore, quindi in ultima analisi, quando tutto manca, anche i docenti potrebbero essere chiamati in causa.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
-CONCORSO PNRR 2, DOCENTI DI RUOLO: PARTECIPAZIONE CONSENTITA OPPURE NO? FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
di VALENTINA TROPEA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it