Nel decreto prevista la riduzione dei CFU per l'accesso alla CDC di Fisica A20 e l'accesso alla CDC A 53 anche con la laurea in ingegneria con requisiti specifici...
È stato pubblicato in GU il decreto che prevede la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
La tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l’accesso alle suddette classi di concorso. Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
La tabella A/1, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.
I principali accorpamento e le nuove denominazioni
Il decreto prevede l’accorpamento alcune classi di concorso con relativa nuova denominazioni. A seguire gli accorpamenti e le nuove denominazioni:
A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
È bene sottolineare che coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017 n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle pro cedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
REQUISITI DI ACCESSO
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
DISCIPLINE NON LINGUISTICHE
Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del
personale scolastico;
b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale
23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.
TITOLI DI ACCESSO PER LE CDC ACCORPATE
I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte. Laddove presente, la dizione «Istituti professionali - vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.
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