Miur: "Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25, è fissato al 28 febbraio 2024"
Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 136, 138 e 139, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024), e le integrazioni alla circolare n. 54257 del 18 settembre 2023. L’articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. “opzione donna”, prevedendo che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.
Il comma 139 del medesimo articolo, nel modificare l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha invece esteso - in via sperimentale - al 2024 il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, fissando il termine finale del 28 febbraio 2024 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio.
Il novellato articolo 14.1, in particolare, prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso “il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”. La pensione, pertanto, sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2024 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2024/2025), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25, è fissato al 28 febbraio 2024. Al fine di recepire le previsioni legislative anzidette, si è resa necessaria, da parte della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero, la predisposizione degli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 54257 del 18 settembre 2023, con esclusivo riguardo alla “Pensione anticipata flessibile” e alla c.d. “Opzione donna vincolata a condizioni soggettive”. Si riportano di seguito le indicazioni per il personale scolastico che intende usufruire delle citate misure. Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal XX al 28 febbraio 2024 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.
Le istanze Polis disponibili sono:
Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile;
Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2024;
Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile;
Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2024.
È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano. Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2024, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2024 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal Decreto ministeriale n. 185 del 15 settembre 2023.
Per la successiva presentazione delle domande di pensione all’INPS si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 54257 del 18 settembre 2023. In particolare, nella domanda per opzione donna messa a disposizione dall’INPS sul sito istituzionale, occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.
APE SOCIALE
L’articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l’anno 2024. In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell’età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 dl 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera “d” del medesimo comma). Nello specifico, l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all’articolo 1, comma 92, annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” - codice Istat 2.6.4 Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 (cosiddetto 1° scrutinio 2024), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.
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di KATIA PIEMONTESE
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