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Certificazione Unica 2025, Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2024 (Noipa)

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

"In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2025) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2024, attraverso il sistema NoiPA..."

Come ogni anno, si comunicano le novità e i criteri adottati per l’elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2025 relativo ai redditi 2024.

Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2025) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2024, attraverso il sistema NoiPA, siano stati corrisposti:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • redditi di lavoro autonomo;

  • somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;

  • somme liquidate agli eredi dell’amministrato defunto.


Le certificazioni (modello Sintetico) da rilasciare ai percipienti saranno rese disponibili entro il termine del 16 marzo 2025, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 15 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate. Le stesse risulteranno fruibili con le consuete modalità, ovverosia tramite pubblicazione sul portale NoiPA per gli amministrati, tramite la funzione “Archivio documenti” e le funzioni di ristampa “Elaborazione CU online” e “Ultimo Cu elaborato” dell’applicativo “Gestione stipendi” per gli Uffici Responsabili.


Entro il medesimo termine saranno anche trasmesse all’Agenzia delle Entrate le CU 2025 (modello Ordinario). Le CU rielaborate a seguito di rettifiche successive alla prima emissione saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2025 (31 ottobre 2025). Si evidenzia, che l’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 16 marzo, pertanto, in caso di riemissione della CU, deve essere cura degli Uffici Responsabili avvisare tempestivamente i propri amministrati della disponibilità di una nuova versione della certificazione da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Le certificazioni elaborate in riferimento ai creditori pignoratizi e agli eredi degli amministrati saranno messe a disposizione nella cartella FTP di ciascun Ufficio Responsabile, che dovrà provvedere in autonomia alla consegna agli intestatari. Al fine di agevolare tale attività sono messi a disposizione degli Uffici, tramite la funzione “Gestione stipendi/Consultazioni di servizio/Riepiloghi”, appositi elenchi nominativi per tipologia di percipiente (eredi, creditori pignoratizi, cessati, percettori di soli compensi accessori), ottenibili in formato .xls e contenenti tutte le informazioni utili per la consegna.


Novità introdotte per l’anno d’imposta 2024 e nella CU2025

Di seguito sono elencate le principali novità introdotte per l’anno d’imposta 2024:

  • Adeguamento dell’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro (Art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216);

  • Adeguamento dei criteri di verifica della soglia di incapienza per l’attribuzione del trattamento integrativo (Art. 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216);

  • Adeguamento del calcolo della detrazione per oneri al 19% (Art. 2, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216);

  • Gestione dell’indennità di tredicesima mensilità (Art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113).


In sede di conguaglio fiscale, per gli amministrati per i quali risulta liquidato il bonus sulla rata di dicembre 2024, si è provveduto a verificare l’effettivo diritto all’indennità in relazione al limite di reddito complessivamente percepito non superiore a 28.000 euro, alle condizioni di capienza dell’imposta lorda in relazione alla detrazione spettante per lavoro dipendente e al numero effettivo di giorni lavorati. Nei casi in cui il bonus sia risultato indebitamente percepito o percepito in misura superiore al dovuto, si è provveduto a recuperare nel mese di febbraio la quota non spettante con il codice di ritenuta 670 - “Indennità D.L. n.113/2024 (bonus natale)”.


Poiché il suddetto recupero può essere effettuato solo nel mese di febbraio, un’eventuale rielaborazione della CU non produrrà effetti in relazione ad esso.


Applicazione conguagli

Le voci di conguaglio determinate a seguito dell’elaborazione dei dati contributivi e fiscali relativi agli emolumenti corrisposti nel corso dell’anno di imposta sono le seguenti:




Tutti i conguagli sono applicati integralmente a partire dalla mensilità di febbraio, fino alla capienza del netto del cedolino; nei casi in cui il debito ecceda tale importo, si darà corso al recupero sulle rate successive. Limitatamente al conguaglio fiscale, in caso di rinvio il recupero avverrà con l’incremento degli interessi in ragione dello 0,50% mensile. Fanno eccezione i soli conguagli a debito di codice 669 per i quali, nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo da recuperare sia maggiore o pari a 60 euro, è attuata la rateizzazione in 8 rate, in applicazione delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.


Per i soggetti per i quali al momento dell’elaborazione risulti già segnalata nel sistema una data di cessazione successiva al 1° febbraio dell’anno corrente, gli eventuali conguagli a debito e le addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.


CU con “obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”

È automaticamente escluso dal calcolo del conguaglio tutto il personale che risulti cessato entro il 1° febbraio dell’anno corrente o per il quale, non essendo prevista la corresponsione di compensi fissi e continuativi (ad es. personale della Scuola con contratto di supplenza breve e saltuaria, personale beneficiario di soli compensi accessori, personale che percepisce redditi assimilati, ecc.), non è possibile procedere all’applicazione dei conguagli e delle addizionali Irpef dovute a saldo per l’anno d’imposta e in acconto per l’anno corrente.


Si evidenzia che sulla Certificazione Unica prodotta per il personale che rientra in tale casistica, non essendo stato calcolato il conguaglio, il campo “Ritenute” è valorizzato con il totale dell’imposta pagata nell’anno, non sono indicate le detrazioni, non sono valorizzati i campi delle addizionali regionale e comunali e nelle annotazioni è presente l’indicazione “Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”.


Casi di mancata applicazione dei conguagli

Per il personale vigente, per il quale non è stato emesso lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il modello CU è regolarmente elaborato, senza riportare nelle annotazioni l’indicazione “addizionali all’IRPEF calcolate e non recuperate” e certificando l’eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto 469 – “IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio”. Sulle prime rate utili, il sistema provvede automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre compresa.


In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro tale data, deve essere cura dell’Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall’interessato.


Sempre per il suddetto personale, le eventuali risultanze a credito sono memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale per essere oggetto di successiva emissione speciale.


Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, possono, comunque, inibirne il pagamento automatizzato o provvedere anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione “Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti”, disponibile nel sistema NoiPA sull’applicazione “Gestione Stipendi” e segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che, in tale caso, occorre indicare nello spazio riservato alla “Rata di applicazione” lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione. L’emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CU on line.


Conguaglio fiscale per i dipendenti con aliquota massima

Si rammenta che per il personale per il quale è stata valorizzata l’aliquota massima da parte degli Uffici Responsabili, questa Direzione effettua il calcolo e l’applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali e procede regolarmente all’applicazione dell’eventuale conguaglio previdenziale.


Nello specifico, in presenza di aliquota forzata:

  • se l’IRPEF calcolata con aliquota progressiva risulta essere inferiore all’IRPEF calcolata applicando l’aliquota forzata si procede a:

    - conguaglio fiscale tra IRPEF pagata e IRPEF dovuta, calcolata applicando all’imponibile l’aliquota forzata con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali;

    - impostazione della casella 472 – “Applicazione maggiore ritenuta” nella Certificazione Unica;

  • se l’IRPEF calcolata con aliquota progressiva risulta essere maggiore all’IRPEF calcolata applicando l’aliquota forzata, quest’ultima si considera assente e si procede a:

    - conguaglio fiscale tra IRPEF pagata e IRPEF dovuta, calcolata applicando all’imponibile le aliquote a scaglioni con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali.


Resta inteso che laddove non si volessero applicare le detrazioni, le stesse possono essere escluse con le consuete funzionalità del sistema, come descritto nel messaggio n. 15 del 5 febbraio 2015. Al fine di rendere omogeneo il trattamento dell’aliquota forzata tra calcolo del cedolino e calcolo del conguaglio fiscale, nel calcolo del cedolino in presenza di aliquota forzata si procede alla determinazione delle detrazioni lavoro dipendente e familiari con le seguenti modalità:

  • se il reddito forzato è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito forzato e reddito presunto;

  • se il reddito forzato non è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito da ultima CU elaborata e reddito presunto.


Gestione Stipendi – Rielaborazione CU Qualora intervengano sui dati relativi all’anno d’imposta 2024 con variazioni rilevanti ai fini fiscali e previdenziali , gli Uffici Responsabili dovranno ricalcolare i conguagli utilizzando la funzione “Elaborazione CU on line” presente nel menù di aggiornamento “Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU” dell’applicazione “Gestione Stipendi”.


Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all’elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la suddetta funzione, è possibile elaborare un nuovo modello sul quale risulteranno automaticamente certificate le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita e con l’annotazione “obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”.


Si precisa che nel caso in cui gli Uffici Responsabili intervengano “manualmente” sui conguagli risultanti dall’elaborazione automatica, movimentandoli tramite la funzione di aggiornamento “Debiti vari”, un’eventuale rielaborazione non terrà conto dei conguagli inseriti manualmente e pertanto la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli uffici.


In caso di movimentazione dei dati relativi all’anno di liquidazione 2024 tramite le funzioni di comunicazione dei Compensi Accessori Fuori Sistema,” Gestione da File” o “Gestione singolo beneficiario”, la rielaborazione dei dati, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile, è effettuata in modalità automatica. Tutte le CU rielaborate dagli Uffici Responsabili o a seguito di comunicazione di compensi accessori liquidati fuori sistema sono ristampate a fine settimana e messe a disposizione sul portale NoiPA con il primo processo di pubblicazione utile.



Gestione Stipendi – Parametri fiscali Attraverso la funzione “Parametri fiscali” è possibile inibire il calcolo del conguaglio fiscale e/o della stampa del modello CU nonché indicare la richiesta di versamento autonomo dell’Irpef da parte del dipendente. La funzione consente inoltre di impostare il parametro “Compensi conguagliati ai sensi dell'art. 29, comma 2 DPR 600/1973” per segnalare le partite senza conguaglio per le quali deve essere elaborata la sola CU modello ordinario con la casella 683 "Compensi non aventi carattere fisso e continuativo" barrata.


Gestione Accessori – Accessori fuori sistema

Si ricorda che attraverso la funzione “Accessori fuori sistema” devono essere esclusivamente segnalate 6 somme relative al reddito di lavoro dipendente (soggette alle detrazioni da art.13 comma 1 Tuir), cumulabili al punto 1 e 2 della CU.


MESSAGGIO NOIPA

di CLAUDIO CASTAGNA

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