Per il personale ATA i permessi non possono superare le 36 ore nel corso dell’intero anno scolastico
L’art 16 del CCNL dispone che al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato vengono assegnati per esigenze di carattere personale dei permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, e fino ad un massimo di due ore.
Per il personale ATA i permessi in totale non possono superare le 36 ore nel corso dell’intero anno scolastico. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero di 3 ore.
Si ricorda che il personale richiedente di un permesso breve, deve osservare i tempi previsti nel regolamento d’istituto in merito ai tempi per la presentazione della domanda al dirigente scolastico, in quanto lo stesso dovrà procedere con la sostituzione del docente.
MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ORE NON LAVORATE
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
di CLAUDIO CASTAGNA
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