"La Carta del docente non può essere negata ai precari con supplenza anche fino al termine delle lezioni e al 30 giugno..."
La Carta del docente non può essere negata ai precari con supplenza anche fino al termine delle lezioni e al 30 giugno: l’ha confermato il tribunale di Treviso che la settimana scorso ha fatto avere ad un insegnante i mille euro inizialmente non assegnati dall’amministrazione per le due annualità di supplenza prestate “negli a.s. 2020/21, da ottobre a giugno, e 2021/22, da settembre a giugno”.
Il giudice del lavoro ha ricordato che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16 marzo 2022, ha scritto che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla; non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti...”.
Diversamente da quanto assume il Ministero, poi, anche la Corte di Giustizia, con Ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, “a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all’emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15”.
A corollario dell’espressione giudiziaria favorevole in toto ai precari, il tribunale veneto ha ricordato che lo scorso mese di ottobre anche la Suprema Corte [Cassazione, n. 29961/2023] ha “ribadito la contrarietà dell’art.1 co 121 L.107/15 con la clausola 4 Accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui non consente la percezione del beneficio ai supplenti con incarichi annuali o al termine delle attività didattiche”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “se il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021 e anche Corte di Cassazione, con il via libera anche ai contrattualizzati sino al 30 giugno o alla fine di ogni anno scolastico, hanno detto sì all’aggiornamento pagato dei precari è evidente che la norma è sbagliata: l’unica ‘scocciatura’ è che per avere giustizia occorre presentare il ricorso gratuito con Anief: per chi ha svolto cinque mesi per anno nell’ultimo quinquennio rimane l’ultimo scoglio per accedere alla Carta del docente”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione del ricorrente l’importo di €1000,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente ed al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in €515,00 oltre oneri di legge per competenze professionali con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Treviso, 24/01/2024
Il G.L.
di LA REDAZIONE
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