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Carta docente, va data anche ai precari: il Tribunale ricorda che il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare il diritto dell’UE, 2.500 euro a un insegnante difeso da Anief

"La Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di..."

“La Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di ruolo che siano titolari di contratti per supplenze fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 della legge 124/1999, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”. Lo scrive il Tribunale del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto nell’esprimersi favorevolmente alla richiesta formulata dai legali che operano per il sindacato Anief in difesa di un insegnante che ha svolto supplenze tra il 2016 e il 2023 senza ricevere i 500 euro annuali della Carta del docente: il giudice ha condannato il Ministero a dare adesso i 2.500 euro sottratti negli anni all’insegnante per svolgere la sua formazione professionale.

Il giudice ha dato piena ragione alla tesi dell’Anief ricordando che sulla questione si è espressa da tempo anche la Corte di Giustizia europea ravvisando “un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La clausola 4 dell’Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.

Il Tribunale siciliano ha anche citato la Corte di Cassazione che nella “sentenza n. 29961/2023”, ha ravvisato che “la norma di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha la funzione di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l’interesse ultimo all’educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. E “ad avviso della Corte, “tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell’impegno didattico”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta sulle decisioni dei giudici del lavoro prevale lo spirito del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia europea e della Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali, in modo unanime, si asserisce che il legislatore che ha prodotto la Legge 107/15, da cui nasce la norma, ha clamorosamente dimenticato tra i beneficiari della Carta del docente la categoria dei precari. Tutto questo significa che fare ricorso gratuito con Anief per chiedere spiegazioni al giudice del lavoro, così da recuperare fino 3.500 euro, è un’opportunità che sempre più precari o ex precari hanno deciso di portare avanti”, conclude Pacifico.


LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO: LE CONCLUSIONI

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2116/2022 RG, così provvede:

1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente all’ attribuzione, in favore di XXXXX XXXXX, della Carta Docente per un valore pari ad € 2.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà liquidata in € 657,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.


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di LA REDAZIONE




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