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Carta docente riconosciuta ad una precaria, Pacifico (Anief): “le vittorie sono giornaliere, sempre accanto ai docenti, soprattutto se supplenti”

Pacifico: "È un diritto del docente ricorrere per recuperare la cifra che corrisponde a risorse necessarie alla formazione professionale"

Nuova vittoria Anief presso il tribunale di Trieste: il giudice del lavoro fa assegnare a un precario  1.360,69 euro lordi, oltre a interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. “È un diritto del docente ricorrere per recuperare la cifra che corrisponde a risorse necessarie alla formazione professionale”, ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.

11,5 milioni di euro per remunerare l’impegno del personale di segreteria delle scuole nella gestione delle pratiche pensionistiche (passweb). Queste risorse saranno ripartite tra le scuole in base al numero delle pratiche da lavorare (circa 300 euro lordo stato per ogni pratica) in considerazione delle richieste di pensionamento e di cessazione d’ufficio del personale scolastico per ciascuna scuola. Nel caso in cui la scuola non disponesse delle necessarie professionalità (ciò vuol dire anche l’indisponibilità del personale ad applicare passweb) potrà ricorrere ai contratti di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2006-2009.

“Ancora una volta sulla Carta del docente da dare agli insegnanti ancora non di ruolo, i pareri iper-motivati della Suprema Corte di Cassazione, come pure quella della Corte di Giustizia Europea e anche del Consiglio di Stato, fanno la differenza su qualsiasi altre tesi contraria: l’unico problema è che per garantire il diritto alla formazione a tutto il personale, quindi per non discriminare il personale precario, occorre necessariamente presentare ricorso gratuito attraverso il nostro sindacato Anief: in questo modo sarà possibile recuperare i 500 euro della Carta del docente per ogni annualità di supplenza svolta come insegnante, facendo sempre attenzione a non superare i cinque anni dalla stipula dei contratti perché altrimenti scatta la prescrizione”, ha concluso il professore Pacifico.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, così decide:

1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione;

2) condanna per l’effetto il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari ad € 1.360,69 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;

3) condanna il Ministero resistente alla integrale rifusione delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.



di LA REDAZIONE

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