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Carta docente negata ai precari anche se è un loro diritto.A Prato 2000 euro più interessi a un prof che ha svolto 4 supplenze annuali,salvi i principi di non discriminazione e buon andamento della PA

"L’amministrazione continua a negare l’evidenza, ma assicurare la Carta del docente agli insegnanti precari rappresenta un atto di giustizia nei confronti di centinaia di..."

“L’amministrazione continua a negare l’evidenza, ma assicurare la Carta del docente agli insegnanti precari rappresenta un atto di giustizia nei confronti di centinaia di migliaia di supplenti che nel corso degli anni garantiscono l’istruzione alle nuove generazioni e anche una necessità che si ripercuote positivamente nel servizio pubblico erogato, in questo caso l’insegnamento”. Lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel commentare l’assegnazione di 2.000 euro più interessi a un insegnante da parte del tribunale di Prato al quale si era rivolto attraverso i legali Anief per non avere ricevuto un euro di Carta del docente tra il 2019 e il 2023 a seguito della sottoscrizione di quattro supplenze annuali.


“Ancora una volta – continua Pacifico – , il giudice del lavoro esamina il quadro legislativo e sulla base delle espressioni già emesse in sede giudiziaria, tutte favorevoli ai precari, prodotte nell’ultimo biennio dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia europea e più di recente dalla Corte di Cassazione, giunge alla conclusione logica che l’aggiornamento professionale non si può negare al personale precario. Facciamo bene, quindi, a presentare ricorso gratuito attraverso i nostri legali, così da chiedere spiegazioni al giudice di competenza e recuperare il maltolto, con tanto di interessi maturati”.



Nello specifico, il tribunale di Prato ha osservato che “già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.. Successivamente, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”- contrasta con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21)”.



Infine, continua il giudice di Prato, “sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l’adempimento in forma specifica e quindi l’attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione”.


LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRATO: LE CONCLUSIONI

P.Q.M.

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l’importo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

2) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.339,00 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.


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di LA REDAZIONE




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