"Qualsiasi supplenza annuale fino al 31 agosto, al 30 giugno o al termine delle lezioni copre “un’orizzonte temporale” tale da giustificare l’assegnazione della Carta del docente: lo ribadisce il Tribunale..."
Qualsiasi supplenza annuale – fino al 31 agosto, al 30 giugno o al termine delle lezioni – copre “un’orizzonte temporale” tale da giustificare l’assegnazione della Carta del docente: lo ribadisce il Tribunale di Tivoli nell’accogliere il ricorso prodotto da una insegnante, difesa da legali che operano per Anief, che prime di entrare in ruolo aveva svolto cinque supplenze annuali tra il 2017 e il 2022 senza potere fruire della card annuale da 500 euro utile all’aggiornamento professionale. Il giudice del lavoro, dopo avere esaminato la normativa e le innumerevoli sentenze favorevoli ai ricorrenti, ha deciso di fare avere alla docente i 2.500 euro negati dall’amministrazione più gli interessi maturati nel frattempo, poiché, si legge nella sentenza, riferendosi in particolare alla quanto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, “deve riconoscersi il diritto dei docenti precari investiti di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (incarichi di cui all’art. 4. co. e co. 2 della L. n. 124/1999) a beneficiare della carta docenti, previa disapplicazione della normativa nazionale che glie lo preclude e quindi dell’art. 1, co. 121, della l. 107/2015, in quanto in contrasto col richiamato art. 4, co. 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TIVOLI: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella
causa n. 3552 /2022 r.g.:
accerta il diritto della Prof.ssa xxxx xxxx alla assegnazione della Carta del Docente prevista
dall’art. 1, comma 121, legge 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
per l’effetto, condanna il Ministero resistente a provvedervi, per l’importo nominale di 500,00
euro per ciascuna annualità, oltre interessi come per legge dalla spettanza al saldo;
condanna il Ministero resistente a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1314,00 per
compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed all’importo del contributo unificato versato, da
distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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di LA REDAZIONE
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