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CARTA DOCENTE, I PRECARI NON SONO LAVORATORI DI SERIE B: A LIVORNO 1.500 EURO AL SUPPLENTE, PER IL GIUDICE È PREVISTO DAI CANONI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE. ANIEF: PER RICORRERE BASTANO 5 MESI L'ANNO

Pacifico: "Il tribunale livornese ha dato piena ragione alla tesi dei nostri Anief legali, ammettendo in pieno l’illegittimità della negazione della Carta del docente"







Sulla Carta del docente c’è un’Ordinanza della Corte di Giustizia Europea, emessa dalla VI Sezione il 18 maggio 2022 nella causa c-450/2, che ha superato il comma 121 della legge 107 del 2015 che negando il bonus di 500 euro al personale a termine contrasta “con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). Pertanto la quota annuale per l’aggiornamento va assegnata anche ai precari. E questo stanno facendo i giudici. Anche quello di Livorno, che ha accordato i 1.500 euro della Carta docente ad un insegnante della scuola secondaria superiore che tra il 2021 e l’anno scolastico in corso ha stipulato tre supplenze annuali con scadenza 31 agosto e 30 giugno.


In particolare, il giudice del lavoro di Livorno ha ribadito quanto osservato dalla Corte Ue “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione”.



Poiché, si legge ancora nella sentenza di Livorno, la Legge n. 107/2015 introduce la formazione degli insegnanti come “obbligatoria, permanente e strutturale”, ne consegue che “nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.


Il giudice del lavoro ha anche ricordato quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, che ha bocciato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). In particolare, il giudice amministrativo ha evidenziato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.



Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, rimarca il fatto che “il tribunale livornese ha dato piena ragione alla tesi dei nostri Anief legali, ammettendo in pieno l’illegittimità della negazione della Carta del docente. Troppo forti sono state, del resto, le posizioni unanimi prese dalla Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e dalla Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. Questo significa che tutti gli insegnanti precari o ex precari che in un anno scolastico hanno prestato servizio per almeno 150 giorni, anche con contratti ‘brevi’, farebbero il loro bene nel presentare ricorso gratuito con Anief al tribunale del lavoro: possono recuperare fino a 3.000 euro di Carta del docente indebitamente sottratta e mandare un segnale importante a chi governa la scuola, che continua a trattare i precari come se fossero dei dipendenti di serie B”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI LIVORNO

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara il diritto di XXXX XXXX ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e per l’effetto

- condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di XXXX XXXX detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1.338,35 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.

Livorno, 27 febbraio 2024

Il Giudice



di LA REDAZIONE


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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