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Carta docente ai supplenti, bastano 150 giorni per anno scolastico e si può andare indietro un quinquennio, a Padova il Tribunale risarcisce un insegnante con 1.500 euro

Aggiornamento: 4 mag

Anief: "Dai tribunali italiani giungono ulteriori interessanti specifiche sulla Carta del Docente da assegnare certamente anche i precari: a Padova, il giudice lo scorso 23..."



Dai tribunali italiani giungono ulteriori interessanti specifiche sulla Carta del Docente da assegnare certamente anche i precari: a Padova, il giudice lo scorso 23 aprile nell’assegnare 1.500 a un insegnante che aveva presentato ricorso con Anief ha detto che bastano 150 giorni per anno scolastico (paria alla “prestazione di un docente di ruolo part time”) e conformato che si possono avere i risarcimenti dell’ultimo quinquennio “con conseguente infondatezza delle pretese” da parte dell’amministrazione “riferite anche ai pregressi anni scolastici”.


“La soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo – si legge nella sentenza del Tribunale di Padova - può essere individuata, seppur con una qualche approssimazione, dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda, pari

all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part time ai sensi dell’art. 39 comma 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full time) a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena”. Inoltre, “non può poi ritenersi che il bonus accreditato sulla carta sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché in tal modo si finirebbe per attribuire all’apposizione del termine finale di utilizzo, e all’esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l’effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata”.



Per quanto riguarda il merito della sentenza, dopo avere ricordato gli esiti favorevoli – soffermandosi in particolare su quelli della Corte di Giustizia europea con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 e del “Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022” - ai precari sulla Carta del docente, il giudice è giunto alla conclusione “la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “presentare ricorso Anief per avere la Carta del docente illegittimamente sottratta da una norma sbagliata della Legge 107 del 2015 rappresenta una scelta intelligente: significa non solo arrivare ad avere l’indennità annua di 500 euro, ma anche fare prevalere quella giustizia sulla parità dei diritti dei supplenti che troppo spesso nella scuola viene cancellata. Dalla loro parte troveranno le posizione prese nell’ultimo biennio dalla Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, e anche dalla Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23 ha spiegato che non si può sottrarre a nessun supplente annuale. Adesso il giudice a Padova ci dice anche che bastano 150 giorni per anno scolastico”, conclude Pacifico.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, accertato il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023;

condanna il Ministero convenuto a costituire in favore della ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1500,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato);

condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Padova, 23/04/2024

il Giudice



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