"Ancora un Tribunale del lavoro secondo cui la Carta del docente va data anche agli insegnanti precari: accogliendo il ricorso del..."
Ancora un Tribunale del lavoro secondo cui la Carta del docente va data anche agli insegnanti precari: accogliendo il ricorso del sindacato Anief, il giudice ha condannato il Ministero a risarcire con 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, un insegnante che ha svolto supplenze tra il 2020 e il 2023 durante le quali si è formato a proprie spese.
Nella sentenza, giustamente, è stato ricordato che nell’ordinanza C-451/21 della Corte di Giustizia Europea rimarca “l’astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato quanto segue: “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EURO 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali»”.
Inoltre, nella sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze viene anche ricordata la recente pronuncia della Corte di Cassazione dell’autunno 2023, che “in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ribadisce che “le espressioni cristalline come quelle dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia Europea stanno producendo una miriade di risposte favorevoli ai precari, nell’ordine di centinaia al mese. E’ bene che tutti i precari o ex precari con supplenze annuali, ma anche di contratti ‘brevi e saltuari’ confermati in modo consecutivo, decidano di presentare ricorso gratuito con Anief per il recupero totale più interessi della Carta del docente: sarebbe un vittoria per la giustizia e il giusto riconoscimento di un diritto invece sinora negato in modo illegittimo”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI FIRENZE
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
-BONUS NATALE: SUPPLENTI BREVI E SALTUARI POSSONO RICHIEDERLO? REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO NECESSARIA? ECCO TUTTE LE INDICAZIONI NOIPA PER OTTENERLO
-CONCORSO PNRR 2, DOCENTI DI RUOLO: PARTECIPAZIONE CONSENTITA OPPURE NO? FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
-ATA TERZA FASCIA, CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE: CHI NON LA CONSEGUE DECADE DALLE GRADUATORIE OPPURE NO? SCOPRIAMOLO INSIEME
-CARTA DOCENTE: GLI ACQUISTI POSSONO ESSERE DELEGATI AD ALTRE PERSONE? I BUONI SPESA POSSONO ESSERE REGALATI AD AMICI? FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
di LA REDAZIONE
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it