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Carta docente ai precari se le supplenze sono consecutive e di durata annuale. A Padova riconosciuti 1500 euro a supplente che ha presentato ricorso

"Anche i contratti di insegnamento di tipo “breve”, non annuale, sono utili per ottenere con ricorso la Carta del docente: l’importante è che siano..."

Anche i contratti di insegnamento di tipo “breve”, non annuale, sono utili per ottenere con ricorso la Carta del docente: l’importante è che siano “susseguiti senza soluzione di continuità” e per un lungo periodo. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Padova, sezione Controversie del lavoro, nell’assegnare 1.500 euro a una insegnante che ha svolto delle supplenze, di cui una parte attraverso più contratti a tempo determinato confermati in modo consequenziale.

Nella sentenza, il giudice ha spiegato che “per l’anno scolastico 2020/21 sono stati stipulati contratti a termine più brevi, che però si sono susseguiti senza soluzione di continuità per tutto l’anno scolastico, sino al termine delle lezioni, per oltre 180 giorni, con impiego della docente continuativamente nell’insegnamento della medesima classe. Nella sostanza, anche i tali casi la docente ha di fatto avuto la responsabilità della conduzione didattica della classe per un anno intero e non è stata allegata alcuna ragione che impedisse la conclusione sin dall’inizio di un contratto annuale. Lo spezzettamento contrattuale risulta dunque ingiustificato e sussiste la stessa ratio che giustifica l’attribuzione della provvidenza richiesta negli altri casi di rapporto di durata annuale.

“Al fine di evitare l’effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato – continua il giuidce del lavoro del Tribunale veneto -, l’intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio. Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l’art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto del ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa. Sono dovute le spese di lite.

Per il Tribunale di Padova, pertanto, la Carta del docente dovrebbe essere assegnata “indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell’art. 4 pt. 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta quello che sta prevalendo la condanna della Corte di Giustizia Europea sul trattamento discriminante verso il personale precario della scuola. La Carta del docente, ma vale anche per altri diritti negati, come i permessi, le indennità, gli scatti di anzianità professionale, costituisce una modalità di accesso alla formazione che va estesa a tutto il personale. Adesso, il Tribunale del lavoro di Padova ci dice che vale anche per chi ha svolto almeno 180 giorni attraverso supplenze di tipo breve e non annuale: è la conferma che presentare il ricorso gratuito Anief, per recuperare fino a 3.500 euro più interessi, rappresenta una modalità per arrivare a ottenere quello che il legislatore ha negato in modo illegittimo, peraltro con percentuali sempre più vicine alla totalità”, conclude Pacifico.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di XXXX di usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2020/21, 2021/22 e 2022/23;

dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rilasciare a XXXX una carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 1500,00;

condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1000,00 di compensi – oltre all’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

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di LA REDAZIONE


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