Per l'anno scolastico 2024/2025 i docenti hanno potuto beneficiare della carta del docente lo scorso 14 Ottobre. A tal fine...
La Bozza della Manovra 2025 (c.d. Legge di Bilancio) ha previsto delle importanti novità in merito al mondo della scuola: in particolar modo facciamo riferimento all'estensione della carta del docente anche ai supplenti annuali in via strutturale.
A tal riguardo il testo, all'articolo 85 rubricato "Misure in materia di Carta del docente", modifica l’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che possano beneficiare della Carta del docente anche i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Si tratta sicuramente di un aspetto rilevante visto che in precedenza potevano usufruire del bonus da 500 euro solo ed esclusivamente i docenti di ruolo, anche in anno di prova, a condizione però che avessero un contratto a tempo indeterminato.
I criteri e le modalità di assegnazione della Carta saranno stabiliti con decreto del MIM, di concerto con il MEF, mentre l'importo sarà rivisto annualmente e potrebbe subire anche una riduzione.
ACCREDITAMENTO DELLE SOMME QUANDO PREVISTO?
Per l'anno scolastico 2024/2025 i docenti hanno potuto beneficiare della carta del docente lo scorso 14 Ottobre.
A tal fine, quindi, ci si chiede quando si verificherà l'accredito delle relative somme per i docenti con contratto al 31 Agosto 2025.
Le tempistiche dell'accredito sono strettamente correlate ai tempi nei quali si procederà all'approvazione della Legge di bilancio, prevista entro la fine dell'anno.
Verosimilmente si presume che l'accredito e la relativa disponibilità potranno verificarsi tra Marzo e Aprile 2025.
ULTERIORI DELUCIDAZIONI
Un aspetto che necessita un opportuno chiarimento è quello relativo alla Carta del docente, in particola modo il Decreto Legge Infrazioni 2023 aveva riconosciuto tale bonus da 500 euro anche ai docenti con incarico a tempo determinato fino al 31 Agosto 2024.
La carta del docente, per tale categoria di soggetti, è stata accreditata il 4 Dicembre 2023 e poi è stata sospesa il 31 Agosto 2024; tra l'altro non è stata prevista la riattivazione per poter procedere al recupero dell'eventuale residuo non speso.
Per comprendere meglio tale aspetto occorre far riferimento al DPCM del 28 Novembre 2016.
L'articolo 3, comma 2, del provvedimento dispone espressamente che:
"La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio".
ECCO IL TESTO DEL DPCM (PDF)
Tra l'altro il Ministero, attraverso un'apposita FAQ, ha fornito una chiara delucidazione in merito.
Ecco la FAQ
“Sono un supplente annuale che è entrato nel 2023/24 e non ho speso l’intero importo assegnato cosa succede?
L’accesso per il personale supplente era autorizzato per il solo anno 2023/24 pertanto l’importo residuo non potrà essere speso in quanto non ha l’autorizzazione ad accedere in piattaforma.”
PER ANIEF ILLEGITTIMA LA FAQ DEL MIM
A tal proposito Anief contesta la FAQ del Ministero dell'Istruzione che impedisce ai docenti annuali di recuperare il residuo della Carta del Docente non speso nel 2023/2024. Questa interpretazione viola il principio di non discriminazione rispetto agli insegnanti di ruolo, i quali possono recuperare le somme non spese ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. del 28 giugno 2016.
Per difendere i diritti dei docenti con contratto fino al 31 agosto, Anief ha predisposto una diffida legale e un'istanza di accesso agli atti.
I docenti, con la diffida e l'istanza di accesso, potranno richiedere sia il bonus di 500 euro per il 2024/2025 (non ancora disponibile fino all'approvazione del disegno di legge di bilancio) che il residuo del bonus 2023/2024 non utilizzato.
Coloro i quali necessitano di assistenza legale gratuita potranno inviare una segnalazione a carta.31agosto@anief.net, indicando nell'oggetto: "31 agosto - Diffida bonus 2024 e residuo bonus 2023".
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
A tal fine ci si pone un altro interrogativo: gli acquisti per i quali può essere utilizzata la carta del docente devono essere attinenti alle discipline insegnate dal docente (ad esempio: un docente di matematica può utilizzare il bonus per l’acquisto di un romanzo) ?
Per poter rispondere a tale quesito dobbiamo far riferimento ad una FAQ del Ministero che dispone espressamente che:
"L’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 7), che riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità".
COME SPENDERE IL BONUS DA 500 EURO? ECCO TUTTI GLI ACQUISTI CONSENTITI
La carta del docente può essere utilizzata per i seguenti acquisti:
libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati/qualificati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
progetti coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione (legge 107/2015, art. 1, comma 124).
È POSSIBILE UTILIZZARE IL BONUS ANCHE PER L'ACQUISTO DELLE STAMPANTI?
A tale quesito possiamo rispondere negativamente.
È stato sottolineato che la Carta del Docente permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma 121, legge 107/2015).
Di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, e-book reader, tablet, strumenti di robotica educativa rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti.
Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB, videocamere, fotocamere e videoproiettori.
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