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Carta docente ai precari per garantire un costante accesso alla formazione, a Vicenza 1.000 euro al supplente che ha fatto ricorso perché il beneficio formativo non può essere sottratto ai precari

"Ancora una sentenza che con motivazioni inequivocabili spiega che la Carta del docente va anche ai precari: stavolta arriva dal Tribunale del Lavoro di Vicenza, il cui giudice ha..."

Ancora una sentenza che con motivazioni inequivocabili spiega che la Carta del docente va anche ai precari: stavolta arriva dal Tribunale del Lavoro di Vicenza, il cui giudice ha dato piena ragione ai legali Anief che hanno difeso un insegnante che a seguito delle due supplenze annuali svolte tra il 2022 e il 2024 è stato costretto a formarsi a proprie spese senza ricevere la card annuale per l’aggiornamento indirizzata solo ai suoi colleghi di ruolo.

Nel condannare l’amministrazione a risarcirlo con 1.000 euro da spendere con “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il giudice ha anche spiegato nella sentenza che “dalla lettura dell’art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente”. “La previsione – si legge ancora nella sentenza - appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti nell’ambito dell’indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.

Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, ha ancora scritto il giudice.

Infine, il Tribunale veneto ha anche sottolineato che nella sentenza “madre” della Corte di Cassazione dell’ottobre del 2023 è stato “individuato nella permanenza del docente all’interno del sistema scolastico il requisito fondativo l’interesse ad agire rispetto all’adempimento dell’obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento”.


IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che ancora una volta le posizione favorevoli della Suprema Corte di Cassazione, ma anche della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato continuano a dare ragione alle tesi difensive prodotte dai nostri avvocati. A questo punto, dopo decine di migliaia di sentenza vinte nei tribunali del lavoro, diventa sempre più saggio e responsabile presentare ricorso gratuito attraverso il sindacato Anief, così da recuperare 500 euro per ogni anno di supplenza svolta, salvo evitare di fare cadere in prescrizione i periodi di lavoro svolti a tempo determinato oltre il quinquennio”, conclude il leader del sindacato autonomo rappresentativo.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VICENZA

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa

o assorbita:

- condanna il Ministero a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità

di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica

per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di

ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con

accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 1.000,00 da spendersi

non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;

pagina 9 di 9

- condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della parte

ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con

distrazione della somma in favore dei procuratori antistatari.


di LA REDAZIONE


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