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Carta docente ai precari, ottienila anche tu! Per la Cassazione è indispensabile per dare uniformità al diritto dello Stato: 1.500 euro dal tribunale di Treviso ad una supplente

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

"Il tribunale del lavoro di Treviso nell’esprimersi favorevolmente sul ricorso prodotto da una docente, difesa dai legali Anief, che prima di entrare nei ruoli dello Stato ha lavorato alcuni anni, tra il 2018 e il 2021, come supplente senza vedersi riconoscere la Carta del docente da ..."

I giudici hanno il compito di garantire l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto in uno Stato e l'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) attribuisce tale ruolo alla Corte di Cassazione: a ricordarlo è stato, dieci giorni fa, il tribunale del lavoro di Treviso nell’esprimersi favorevolmente sul ricorso prodotto da una docente, difesa dai legali Anief, che prima di entrare nei ruoli dello Stato ha lavorato alcuni anni, tra il 2018 e il 2021, come supplente senza vedersi riconoscere la Carta del docente da 500 euro l’anno invece assegnata ai colleghi già assunti a tempo indeterminato.

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Il tribunale veneto ha condannato il Ministero a fare a avere all’insegnante 1.500 euro ricordando che “la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato” una serie di “principi di diritto”, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.


Per questi motivi, il giudice del lavoro di Treviso ha dedotto che “conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica”.

Infine, lo stesso tribunale veneto ha rammentato che “la Corte Giustizia dell’Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l’indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali.



Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio” della carda annuale.

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Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ritiene che “quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione sulla Carta del docente da estendere ai precari con almeno 150 giorni di supplenza per anno scolastico è difficilmente non applicabile ai ricorsi che stiamo presentando per recuperare il maltolto: quei soldi sottratti ai supplenti possono  essere recuperati da precari ed ex precari presentando ricorso gratuito con Anief, che in tal modo possono farsi assegnare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati: il ricorso per il mancato ricevimento della card annuale, a seguito di supplenze che possono essere anche di tipo breve e saltuario, va però presentato, attraverso il ricorso Anief, entro cinque anni dalla stipula del sottoscritto contratto a tempo determinato”.


CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TREVISO

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;

  • compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 500,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari.


di LA REDAZIONE

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