"La Carta del docente va data certamente agli insegnanti precari, anche se hanno svolto una sola supplenza..."
La Carta del docente va data certamente agli insegnanti precari, anche se hanno svolto una sola supplenza annuale. A deciderlo è stato il giudice del lavoro di Verona, che ha accolto il ricorso proposto dai legali che operano per Anief in difesa di una insegnante che nell‘ottobre 2023 ha firmato un contratto annuale senza però vedersi corrispondere la card da 500 euro per l’aggiornamento professionale invece garantito ai colleghi
docenti già di ruolo. Quindi, il giudice ha condannato il Ministero a risarcire la docente dell’importo di € 500”, che “deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Nella sentenza, il giudice della città scaligera ha spiegato che “le domande di parte ricorrente nel merito sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato” una serie di “principi di diritto”, tra cui quello secondo cui “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Nell’assegnare la somma inizialmente negata alla docente, il tribunale di Verona ha anche ricordato che “il 19.3.24 la Suprema Corte, in persona del Primo Presidente, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal tribunale di Novara ex art. 363-bis c.p.c. in relazione al quesito sulla possibilità di ritenere integrato il “servizio annuale” solo quando il rapporto contrattuale si prospetti sin dall’inizio dell’anno scolastico come annuale, oppure anche quando in concreto si possa riscontrare ex post un effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, “quanto espresso dalla Corte di Cassazione sulla Carta del docente rappresenta oramai per i giudici del lavoro una sorta di ‘guida sicura’ da utilizzare dinanzi alle tante richieste di risarcimento presentate dai supplenti attraverso il nostro sindacato autonomo. È bene che ogni supplente annuale che abbiamo operato con contratti annuali di ogni genere, anche temporanei senza soluzione di continuità, prenda in serio esame la possibile presentazione del ricorso gratuito attraverso il nostro sindacato Anief: è bene anche che faccia attenzione a non attendere troppo tempo, per non rischiare di superare i cinque di prescrizione”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023/24;
2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, ed € 21,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
di LA REDAZIONE