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Carta Docente ai PRECARI: il supplente ha diritto a presentare RICORSO entro 5 anni dal primo contratto a termine e quello di sostegno può anche non avere la specializzazione? Scopriamolo insieme

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

L’ottenimento della Carta del docente da parte degli insegnanti precari sta diventando quasi una...


L’ottenimento della Carta del docente da parte degli insegnanti precari sta diventando quasi una prassi favorevole, ma deve passare per il giudice del lavoro e comporta un vincolo rilevante: non superare la soglia dei 5 anni dalla stipula del contratto di lavoro.

A confermarlo è il tribunale del lavoro di Verona, che ha accordato 2.500 euro, ad un insegnante per cinque supplenze annuali svolte nella scuola pubblica tra il 2017 e il 2022. Nella sentenza, il giudice del lavoro ha scritto che “con riferimento all’eccezione di prescrizione relativamente agli anni scolastici più risalenti (2017/2018 e 2018/2019) si osserva che la ricorrente ha prodotto diffida inoltrata a mezzo raccomandata il 28.3.2022 e ricevuta il 31.3.2022 (doc. 7) e che pertanto la stessa eccezione è infondata: secondo l’orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre dal 1.9, quindi l’atto interruttivo richiamato è tempestivo e idoneo ai fini dell’interruzione del decorso del predetto termine”.

Lo stesso tribunale del lavoro di Verona ha anche ribadito che i docenti precari di sostegno hanno diritto alla Carta del docente anche se la loro supplenza è svolta senza specializzazione: nella sentenza, il giudice ha scritto che “con riferimento all’eccezione sollevata dal Ministero in merito alla mancanza di titolo di specializzazione per il sostegno, come più volte affermato da questo Tribunale: “Non rileva il fatto che la supplenza sia stata svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto l’assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa” (cfr. da ultimo sentenza 609/2023 del 15.11.2023).

Il giudice ha anche di motivato la sua decisione citando più sentenze-madre favorevoli ai precari: in particolare, ha fatto riferimento alla sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, specificando che la card annuale da 500 euro “spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche”). Inoltre, il riconoscimento economico utile all’aggiornamento professionale va “maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione, sulla scia di quanto espresso in precedenza dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, ha sancito la validità delle richieste di assegnazione della Carta del docente ai precari annuali della scuola. E a questi pronunciamenti, tutti favorevoli ai supplenti, si riflettono sulle decisioni dei tribunali del lavoro. A Verona, inoltre, il giudice ha ribadito che l’importante è che il ricorso venga prodotto il prima possibile, comunque entro 5 anni dalla sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato, ma anche che la formazione del personale non è vincolata al possedimento dei titoli di studio e questo ragionamento vale anche per la mancanza di specializzazione tra gli insegnanti di sostegno. In ogni caso, presentare il ricorso gratuito con Anief – conclude Pacifico – diventa cosa buona e giusta, per il precario (o ex precario) come per tutto il sistema scolastico, perché se un insegnante è aggiornato a beneficiarne sono prima di tutto gli studenti”.


CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VERONA

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

2. condanna il Ministero convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;

3. condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre maggiorazione del 10% ex art. 4, co.1bis DM 55/14, oltre IVA e CPA, oltre Euro 49,00 per rimborso CU, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Verona, 27.3.2025

IL GIUDICE


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di VALENTINA TROPEA

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