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Carta docente ai precari anche se le supplenze sono ‘brevi’ e tra una e l’altra vi sono giorni di pausa, basta che siano almeno 180 giorni: a Padova il giudice risarcisce una supplente con 2000 €

"Il giudice del tribunale di Padova ha anche accordato il pagamento della Carta del docente per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2018/2019, sebbene non si trattasse di..."



La formazione in servizio dei docenti è un atto che porta vantaggi al servizio di insegnamento rivolto agli alunni, anche quando l’insegnante è a tempo determinato ogni volta che il servizio svolto è “sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto” stimato in una “durata superiore ai 180 giorni di attività lavorativa”: a sostenerlo, la settimana scorsa attraverso una sentenza esemplare, è stato il Tribunale di Padova nell’accogliere il ricorso presentato dai legali dell’Anief in difesa di una insegnante precaria a cui era stata negata la Carta del docente per le quattro annualità di supplenze svolte. Il giudice del lavoro – dopo avere esaminato le diverse sentenze espresse a favore dei precari, a partire da quelle guida emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea- ha quindi risarcito la docente con 2.000 euro condannando anche il Ministero “al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.




Il giudice del tribunale di Padova ha anche accordato il pagamento della Carta del docente per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2018/2019, sebbene non si trattasse di contratti annuali, nemmeno di cattedra completa e nemmeno consecutivi, quindi con dei giorni di pausa (non lavoro) tra uno e l’altro: “più nel dettaglio, sulla base del primo contratto (20/09/2018-26/10/2018)” si trattata di un servizio di supplenza svolto “per 18 ore alla settimana, mentre sulla base del secondo contratto (29/10/2018-08/06/2019) per 16 ore alla settimana”. Per il giudice, comunque, si è trattato sempre di supplenze effettuate “per un numero consistente di ore a settimana”: dunque, in conclusione riguardo “all’anno scolastico 2018/2019, l’attività di supplenza, risulta svolta, seppur in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel corso del medesimo anno scolastico 2018/2019, in modo de facto continuo e comunque per un periodo superiore a 180 giorni”.



Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è soddisfatto: “ogni giorno che passa si allarga la platea di precari o ox precari potenziali a cui è stato illegittimamente sottratta la Carta del docente per aggiornarsi. Perché, ricordano i giudici del lavoro, professione non cambia in base al tipo di contratto sottoscritto dal lavoratore, quindi se formazione e aggiornamento vanno espletati per legge, allora devono accedervi tutti i lavoratori, supplenti compresi: basta che abbiano svolto 180 giorni, alcuni giudici dicono anche 150, anche non consecutivi, quindi attraverso supplenze non di tipo annuale, ma anche ‘breve’. Consigliamo coloro che non hanno anche presentato ricorso con Anief - conclude il suo presidente nazionale – di rivolgersi alle nostre strutture territoriali”.



CONCLUSIONI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

P.Q.M.

Il giudice, ogni altra istanza rigettata:

- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023;

- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023;

- condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari.


Il Giudice




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di LA REDAZIONE




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