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Carta docente ai precari, 2500 euro “con interessi o rivalutazione”. Anief: "anche per i precari la formazione è obbligatoria”

"La carta del docente va anche agli insegnanti precari. Lo scrive il giudice del lavoro di Venezia nell’assegnare 2.500 euro, “con interessi o rivalutazione”, ad una supplente che..."

La carta del docente va anche agli insegnanti precari. Lo scrive il giudice del lavoro di Venezia nell’assegnare 2.500 euro, “con interessi o rivalutazione”, ad una supplente che tra il 2018 e il 2023 ha svolto servizio senza ricevere la somma destinata per legge, la L. 107 del 2015, solo al personale di ruolo.

Nella sentenza il giudice ha ricordato, in particolare, che “la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.


“Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A”. Il giudice del lavoro di Venezia ha anche sottolineato che “ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.

Inoltre, “sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di ‘ragioni oggettive’ richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi”.



“Sulla questione della card annuale per l’aggiornamento degli insegnanti – commento Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - il giudice di Venezia ha giustamente messo in evidenza quanto espresso, dal Consiglio di Stato a dalla Corte di Giustizia europea, oltre che da centinaia di tribunali del lavoro: la Carta del docente doveva essere assegnata per legge anche ai precari.  È bene, quindi, presentare ricorso gratuito con Anief, così da chiedere spiegazioni al giudice di competenza e recuperare tutte le somme, andando a ritroso negli ultimi sei anni, pure con gli interessi maturati nel frattempo, come pure ribadito un anno fa dalla Corte di Cassazione”.


LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA: LE CONCLUSIONI

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al

beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni

scolastici indicati in ricorso (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna

il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne

il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione,

ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto

all’accredito alla concreta attribuzione;

2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite

che liquida in € 1.200,00 + 30% (ex comma 1 bis dell’art. 1 DM 55/2014,

introdotto dall’art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre

rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo

unificato, con distrazione in favore dei procuratori del dichiaratisi anticipatari.



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di LA REDAZIONE




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