"Sulla Carta del docente ai precari la Corte di Cassazione è stata chiarissima: con “sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, decidendo su..."
Sulla Carta del docente ai precari la Corte di Cassazione è stata chiarissima: con “sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. Ha fissato il seguente principi0 di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche”. A ricordarlo è stato il giudice del lavoro di Verona, che ha accordato 2.500 euro più interessi a una insegnante immessa in ruolo nel settembre del 2023 e che in precedenza aveva svolto cinque supplenze annuali - tra il 2018 e agosto 2023 - senza ricevere alcun supporto per l’aggiornamento professionale previsto per legge.
Nella sentenza emessa meno di dieci giorni fa, il giudice del tribunale del lavoro di Verona ha ancora ricordato che sempre la Suprema Corte, nella sentenza del 2023, ha spiegato che coloro che la card annuale da 500 euro va certamente assegnata ai coloro che risultano “interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”. Inoltre, ha deciso sempre il giudice del lavoro, “l’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “se la Cassazione non ha avuto dubbi sul diritto-dovere sacrosanto dei supplenti a formarsi e a utilizzare la Carta del docente, come del resto avevano già espresso, l’anno prima, sempre parere favorevole ai precari sia il Consiglio di Stato che la Corte di Giustizia Europea, rimane davvero molto difficile per i tribunali del lavoro discostarsi da tali orientamenti. Rimane tuttavia obbligatorio, per assicurarsi il risarcimento con gli interessi, presentare ricorso gratuito attraverso i legali Anief”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente
pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica
del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di
cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed
accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior
somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla
data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1500,00 per
compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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