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Docente precaria risarcita con 2000 euro più interessi. Il tribunale di Roma: i supplenti annuali hanno diritto alla "carta del docente". Anief: non far passare più di 5 anni per presentare ricorso

Pacifico: "Sono tantissimi, decine di migliaia, i precari ed ex supplenti oggi di ruolo ad avere recuperato tra i 500 e i 3.500 euro, anche con gli interessi"



“La ricorrente ha certamente diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio 2020/21, 2021/22, 2022/2023, 2023/2024, con conseguente condanna del Ministero convenuto a consentire l’accesso al portale, ex art 3 DPCM 28 novembre 2016, per la concreta assegnazione della carta docente per un importo nominale complessivo di € 2.000,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta erogazione”: questa è la conclusione a cui il Tribunale di Roma è giunto nell’esaminare il ricorso prodotto da un’insegnante supplente dal 2020 ad oggi per la mancata assegnazione della Carta del docente. Alla docente, difesa dai legali Anief, il giudice del lavoro ha assegnato 2.000 euro di risarcimento “maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta erogazione”.


Nella sentenza del tribunale capitolino viene ricordato che “la Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato” una serie “di principi di diritto (sent. n. 29961/2023)” che allargano a tutti i supplenti annuali il diritto a ricevere la card da 500 euro annuali per l’aggiornamento. Nello specifico, il giudice del lavoro ha fatto riferimento alle posizioni espresse sia dalla Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, sia dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, entrambe orientate a favore dei precari per evitare che vengano discriminati. Quindi, si legge ancora nella sentenza, “dall’applicazione di tali principi, le cui motivazioni, condivise dal Tribunale, devono ritenersi richiamate ex art 118 disp. att. c.p.c., consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell’art. 1, comma 121,L. 107/2015, in quando in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro e, per l’effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze sino al 30.6 e sino al 31.8 del diritto ad usufruire della carta elettronica”.

 


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che ancora una volta il ricorso Anief contro il ‘no’ immotivato del legislatore alla Carta del docente ai precari ha avuto esito positivo. Sono tantissimi, decine di migliaia, i precari ed ex supplenti oggi di ruolo ad avere recuperato tra i 500 e i 3.500 euro, anche con gli interessi. Troppo incisive, del resto, sono state le posizioni prese a loro favore dalla Corte di Giustizia europea, attraverso l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, e anche dalla Corte di Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza 4090/23 ha spiegato perché anche i supplenti fino al termine delle lezioni e quindi pure con scadenza contratto al 30 giugno devono avere i 500 euro annuali dell’aggiornamento alla pari dei colleghi di ruolo. L’importante – conclude Pacifico – è non attendere oltre i 5 anni dalla stipula del contratto, altrimenti scatta la prescrizione”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI ROMA

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:

- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/2023, 2023/2024 per l'importo complessivo di euro 2.000,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta erogazione, e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

- condanna il Ministero convenuto alla refusione in favore della ricorrente dei compensi di lite, liquidati in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.

Il Giudice


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