Sulla Carta del docente da allargare anche ai precari, la linea difensiva dell’Anief è stata ancora una volta..."

Sulla Carta del docente da allargare anche ai precari, la linea difensiva dell’Anief è stata ancora una volta vincente: i suoi legali, infatti, hanno permesso ad un insegnante di recuperare i 1.500 euro (Oltre interessi o rivalutazione) non assegnati dall’amministrazione pur avendo sottoscritto “plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” svolti negli anni scolastici “2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”.
Nell’istanza presentata la giudice, gli avvocati Aneif hanno spiegato “che la mancata erogazione dell’emolumento” costituisce chiaramente “violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine”.
Nella sentenza, il giudice ha ripercorso le norme principali che regolano la formazione degli insegnanti della scuola pubblica: “L’art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015” che “così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale”. Poi “l’art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015”, nel quale tra l’altro si sottolinea che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo” la Carta del docente “e' obbligatoria, permanente e strutturale”, senza citare il personale precario.
“Con riferimento invece all’individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione – continua il giudice di Modena -, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell’U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l’ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
“In questo senso – prosegue il giudice del lavoro - anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.
“In definitiva - ha dedotto il giudice di Modena - quindi l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961)”. Infine, ancora il tribunale emiliano ha ricordato la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, del “27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione”, nella quale si è ravvisato che i docenti precari rimasti inseriti nelle graduatorie dei supplenti e che abbiano svolto almeno supplenze fino al termine delle attività didattiche abbiano diritto ad accedere alla card annuale per l’aggiornamento.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. XXXX XXX, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici.
Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.314,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
di LA REDAZIONE