"Anche i maestri precari della scuola dell’infanzia hanno diritto a formarsi professionalmente attingendo ogni anno dalla Carta del docente per seguire dei..."
Anche i maestri precari della scuola dell’infanzia hanno diritto a formarsi professionalmente attingendo ogni anno dalla Carta del docente per seguire dei corsi e acquistando attrezzature utili allo scopo: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Messina nell’assegnare i 500 euro della card annuale per l’aggiornamento relativa ad una supplenza svolta nell’a.s. 2018/2019, dal 7.09.2018 al 30.06.2019, presso una scuola dell’Infanzia siciliana.
Il giudice del lavoro ha spiegato, citando la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, che l’attuale sistema di formazione che esclude i precari dall’accesso alla card annuale va considerato "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), e “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Nella sentenza si riporta anche il parere della “Corte di Giustizia dell’Unione Europea”, che “con ordinanza del 18.05.2022, nella causa C-450/21, ha dichiarato la norma che preclude l’accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l’ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione”.
Infine, è stato ricordato, ancora nella sentenza del Tribunale di Messina, che “la Suprema Corte di Cassazione” con la sentenza “sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023” ha stabilito una serie “di principi di diritto”, tra cui quello che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, quanto espresso dal Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea, meno di un anno fa anche dalla Suprema Corte di Cassazione ha un unico comune denominatore: sulla Carta del docente il legislatore è stato poco illuminato dimenticando il diritto del personale precario a formarsi alla pari dei colleghi già di ruolo. Ne consegue che presentare ricorso gratuito con Anief per chiedere spiegazioni al giudice del lavoro, al fine di recupere anche 3.000 euro, corrispondenti alle supplenze annuali eventualmente negli ultimi sei anni, rappresenta una prassi sempre più consolidata e già praticata da decine di migliaia di precari, compresi i maestri dell’infanzia”, conclude Pacifico.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di XXXX XXXX a beneficiare della “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 (…) e per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore di XXXXX XXXXX, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per l’anno scolastico indicato per l’importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al
soddisfo;
- dichiara altresì il diritto di XXXX XXXX a beneficiare della medesima Carta di cui all’art. 1, c.
121, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2018/2019 e, per l’effetto, condanna il Ministero
dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore
di XXX XXXX, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per l’anno scolastico
indicato per l’importo complessivo di € 500,00 oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.338,35 per compensi professionali, oltre
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
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di LA REDAZIONE
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