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Carta docente ai precari, occhio alla prescrizione. A Vicenza per due supplenze annuali 1.000 euro ad un docente. Anief: "i giudici si basano sul verdetto inoppugnabile della Cassazione"

"Quando una norma è incompleta e discriminante, in attesa della sua revisione, non c’è altra soluzione che rivolgersi ai giudici: è quello che sta sostenendo da tempo il sindacato Anief, al fine di permettere l’assegnazione della Carta del docente anche al..."

Quando una norma è incompleta e discriminante, in attesa della sua revisione, non c’è altra soluzione che rivolgersi ai giudici: è quello che sta sostenendo da tempo il sindacato Anief, al fine di permettere l’assegnazione della Carta del docente anche al personale insegnante precario. Come è accaduto al Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, dove il giudice ha accolto le richieste dei legali che operano per la giovane e combattiva organizzazione sindacale, stavolta operante in difesa di un insegnante che ha svolto due supplenze annuali negli anni scolastici 2019/20 e 202/21 senza vedersi assegnare un solo euro per effettuare l’aggiornamento obbligatorio per tutto il personale insegnante della scuola.

Il giudice del lavoro ha dato piena ragione all’Anief sostenendo che, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata nell’ottobre del 2023, “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”. Dopo avere fatto riferimento anche al parere favorevole anche della Corte di Giustizia europea, il Tribunale veneto ha assegnato al docente precario “€ 1.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo”.



Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “quella emessa lo scorso autunno dalla Corte di Cassazione è una sentenza che il sapore di un verdetto inoppugnabile. Perché fa evincere in modo chiarissimo che la formazione e l’aggiornamento in servizio vanno svolte anche da personale non di ruolo e per questo il supporto economico non può essere negato a chi lavora a tempo determinato. Ancora di più perché l’anno prima il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea si erano espressi sulla stessa lunghezza d’onda”.

“In attesa di una revisione della normativa, la Legge 107/15, - continua Pacifico - è inevitabile che i precari che vogliono recuperare i 500 euro annui sottratti in modo illegittimo non abbiano altra possibilità che presentare ricorso gratuito con gli esperti legali Anief a sostenere le loro ragioni davanti al giudice del lavoro: non farlo significherebbe soccombere a un’ingiustizia, ma anche rischiare di fare cadere in prescrizione la possibilità di recuperare il maltolto”.


LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA: LE CONCLUSIONI

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

così provvede:

condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXXX XXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 1.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;

1) condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 500,00, con maggiorazione di spese generali ed

accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Giudice


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di LA REDAZIONE




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