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Carta del docente: risarciti 20Mila insegnanti, è un diritto. Va anche ai precari, è così da Costituzione e da Contratto. A Paola 2500 euro ad una supplente

"Il legislatore può sbagliare e mettersi contro la Costituzione e i contratti di lavoro, il giudice no. A ribadirlo è stato il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nell’assegnare 2.500 di Carta del docente ad una..."



Il legislatore può sbagliare e mettersi contro la Costituzione e i contratti di lavoro, il giudice no. A ribadirlo è stato il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nell’assegnare 2.500 di Carta del docente ad una insegnante che ha svolto cinque supplenze annuali dovendosi fare carico, a proprie spese, della formazione professionale: decisiva è stata, ancora una volta, la difesa dei legali Anief che hanno bene evidenziato come tale trattamento, previsto dalla Legge 107/15, fosse discriminante e da superare.


Nella sentenza, emessa pochi giorni fa nella provincia cosentina, il giudice ha ricordato che “l'art. 35 della Costituzione prevede che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.




Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Quindi, il giudice del lavoro ha aggiunto che anche “il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".



Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, prende atto che “le espressioni giudiziarie condotte da Corte di Cassazione, che ha dato seguito ai pareri già favorevoli emessi nel 2022 dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia europea, non possono che trovare accoglimento dai singoli Tribunali del lavoro. Sono ormai circa 20.000 i docenti precari o ex precari che presentando ricorso, difesi dai legali Anief, hanno potuto recuperare anche sei anni, con gli interessi nel frattempo maturati, di quella Carta del docente che tanto bene aveva fatto il legislatore ad introdurre ma destinandola, a torto, solo al corpo insegnante di ruolo. Considerando che ogni a stipulare le sentenze sono ben oltre i 200.000 supplenti, è chiaro che la grande maggioranza di loro sta ancora temporeggiando per fare ricorso: è bene che si decidano, perché dopo cinque anni dalla stipula del contratto scatta la prescrizione per richiedere il risarcimento”, conclude il leader dell’Anief.





LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;

2) condanna, per l'effetto, il Ministro dell’Istruzione in persona, del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

3) Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano – al netto della compensazione nella misura della metà – in complessivi euro 657,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Ida Mendicino, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi anticipatari, ex art 93 c.p.c.

Si comunichi. Paola, 01.07.2024

Il Giudice




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