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Carta del docente: necessaria per formarsi, lo conferma il giudice di Treviso che assegna 1000 euro a una insegnante. La qualità va garantita

Aggiornamento: 23 giu

"Senza la Carta di aggiornamento professionale da 500 euro l’anno “si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati”: a scriverlo è..."



Senza la Carta di aggiornamento professionale da 500 euro l’anno “si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati”: a scriverlo è stato il Consiglio di Stato il 16.03.2022 con la sentenza n. 1842, a ribadirlo ad ogni ricorso esaminato sono i tribunali del lavoro. Come quello di Treviso, che alcuni giorni fa ha accolto il ricorso di una insegnante che ha svolto delle supplenze annuali tra il 2020 e il 2022 poiché era stata costretta ad aggiornarsi a proprie spese a differenza del personale già immesso in ruolo. Sempre il giudice di Treviso ha ricordato che secondo il Consiglio di Stato “sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.




“Sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea – si legge ancora nella sentenza di Treviso -, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”. Infine, sempre il tribunale trevigiano ha scritto che “recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la Corte di cassazione”, aprendo a tutti i tipi di supplenze annuali.



Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna ad invitare tutti gli insegnanti precari a valutare le proprie supplenze, anche quelle di tipo ‘breve’, se svolte su periodi importanti, per capire se è il caso o meno di presentare ricorso con Anief. E è bene anche che lo facciano il prima possibile, per non incappare nei cinque anni di prescrizione. A posizionarsi su quest linea, ricordo, è stato prima il Consiglio di Stato, poi la Corte di Giustizia europea e ora anche la Suprema Corte di Cassazione: in attesa di un intervento del legislatore – conclude il leader del giovane sindacato autonomo – è bene far valere le proprie ragione in un’aula di tribunale, dove i giudici dovranno per forza di cose tenere conto di certi pareri autorevoli”.

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LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2020/21 a 2021/22 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;

2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 350,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.


Il Giudice




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di LA REDAZIONE




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