"C’è “l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di..."
C’è “l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione”: lo scrive, citando il Consiglio di Stato, il Tribunale del lavoro di Udine nell’accogliere il ricorso di una insegnante, difesa dai legali Anief, che ha svolto supplenze tra il 2019 e lo scorso anno scolastico dovendosi pagare tutte le attività di aggiornamento svolte in quei periodi di precariato. Il giudice ha quindi espresso parere pienamente favorevole alla richiesta condannando il ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.500 euro.
Ne deriva, si legge ancora nella sentenza, che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso…Del resto, l’insostenibilità dell’assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “il peso della posizione del Consiglio di Stato è talmente importante e imponente che i giudici del lavoro non possono che dargli seguito. Considerando che sulla Carta del docente anche la Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione non hanno espresso alcun dubbio l’esito si può dare ormai per scontato. Lo dicono anche le oltre 20mila sentenze favorevoli ai precari: ricordo anche che se non cambierà la norma, con un provvedimento legislativo prodotto in Parlamento, si arriverà a numeri molto più rotondi e altisonanti. Rimane in piedi, quindi, l’esigenza di presentare il ricorso gratuito attraverso i nostri legali: possono avviare l’iniziativa i docenti precari o ex supplenti, anche educatori, che hanno fatto supplenze negli ultimi sei anni”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro
dr.ssa XXXX XXXX, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti XXXXXXX e XXXXXXXX, con
riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
“Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale
docente” e per l’effetto
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare, in relazione agli
aa.ss. predetti, in favore dei ricorrenti l’importo complessivo di € 2.500,00
ciascuno, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per
legge;
3) condanna il Ministero resistente all’integrale rifusione delle spese del presente
giudizio sostenute dai ricorrenti, spese che liquida in €. 49,00 per esborsi ed in €
2.338,57 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario
ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte
ricorrente.
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