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Carta del docente, ben oltre 20.000 precari l’hanno ottenuta tramite il giudice: anche a Vicenza regola rispettata, 1.000 euro al prof che ha presentato ricorso con Anief

"Sulla Carta del docente c’è ormai solo una certezza: va data anche ai supplenti. E finché non cambierà la legge che l’ha introdotta, che ha..."

Sulla Carta del docente c’è ormai solo una certezza: va data anche ai supplenti. E finché non cambierà la legge che l’ha introdotta, che ha dimenticato i precari, per ottenere i 500 euro ad anno scolastico bisognerà recarsi dal giudice. A ribadirlo è stato il Tribunale del lavoro di Vicenza, che ha condannato il Ministero ad assegnare mille euro più interessi a un insegnante con due contratti a tempo determinato alle spalle, portati regolarmente a termine tra il 2022 e il 2024 pagandosi però di tasca propria la formazione obbligatoria.

Il giudice del Tribunale veneto ha scritto nella sentenza che “la domanda di parte ricorrente è, come già in innumerevoli occasioni motivato da questo Ufficio, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, fondata”. Quindi, ha richiamato “le precedenti pronunce emesse dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale – si richiamano ai sensi dell’art. 118 comma 1 disp. att. cpc i seguenti precedenti (a firma dei magistrati della Sezione) di cui alle controversie nn. 556/22, 603/22, 614/22, 643/22, 971/22 e 1125/22 R.G. Lav., già noti ai difensori della parte ricorrente ed al Ministero, in quanto parte nei relativi giudizi – dovendo i principi in esse affermati essere integrati e rivisitati alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis cpc; pronuncia che ha in particolare affermato” una serie di “principi di diritto”, il primo dei quali non lascia spazio a dubbi:

La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. Quindi, sempre il Tribunale di Vicenza ha concluso che “a tali principi il Ministero si dovrà attenere all’atto del riconoscimento del bonus richiesto dalla parte ricorrente, docente attualmente iscritto alle GPS della Provincia di Vicenza”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sottolinea, nel commentare la sentenza di Vicenza, che “quando la Suprema Corte di Cassazione si esprime in modo così netto, peraltro sulla stessa lunghezza d’onda del Consiglio di Stato e pure della Corte di Giustizia Europea, la conclusione è una sola: la norma va cambiata. E se non lo si fa, come sta accadendo con la Carta del docente, allora per avere giustizia e ricevere i soldi negati in modo illegittimo - fino a 3.500 euro più gli interessi nel frattempo maturati - non resta che andare in Tribunale.

È quello che stiamo facendo noi da alcuni anni, consigliando i precari o ex precari di presentare ricorso gratuito Anief, le cui percentuali di accoglimento risultano sempre più spesso vicine alla totalità. Basta anche dire che ben oltre 20.000 docenti con supplenze svolte hanno avuto soddisfazione”, conclude il sindacalista autonomo.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VICENZA

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXXXX XXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 1.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;

2. condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 500,00, oltre ad € 21,50 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

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di LA REDAZIONE


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