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Carta del docente ai precari? Possono ottenerla, a Velletri 1.500 euro a un’insegnante che ha svolto supplenze tra il 2017 e il 2020

"L'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari..."

“L'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari”: nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 viene anche “individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell’organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari”. A scriverlo è il Tribunale di Velletri nell’esprimersi favorevolmente al ricorso presentato dai legali che operano per Anief in difesa di una insegnante precaria che ha svolto tre supplenze annuali tra il 2017 e il 2020.

Nell’assegnare 1.500 euro, più la rivalutazione monetaria, il giudice del Tribunale di Velletri ha quindi concluso che “in applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, l’odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del Ministero con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020) sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonchè in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della Carta docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020), oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo”. “Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – gli autorevoli parere della Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia europea rappresentano delle pietre miliari di tipo giudiziario che per chi ha svolto sei mesi di supplenza si traducono in un passepartout per farsi riconoscere la Carta del docente. Questo significa che coloro che tra i 200mila supplenti annuali che ancora non hanno presentato ricorso gratuito con Anief per ottenere la card annuale possono farlo sin da subito, con altissime possibilità di riuscita, vedendosi in tal modo riconoscere fino a 3.500 euro di Carta del docente, come ha deciso di recente anche il Tribunale di Pistoia”.



LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VELLETRI: LE CONCLUSIONI

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;

- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;

- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 49,00 per spese, di € 1338,35 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.


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di LA REDAZIONE




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