"La norma introdotta dalla Legge 107/15 sulla Carta del docente non è da destinare solo al personale di ruolo “va disapplicata per contrasto con il diritto..."
La norma introdotta dalla Legge 107/15 sulla Carta del docente non è da destinare solo al personale di ruolo “va disapplicata per contrasto con il diritto eurounitario nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 29961/2023”: lo scrive il Tribunale del lavoro di Trapani dando ragione alla tesi prodotta dai legali Anief, in difesa di un insegnante che ha svolto
due supplenze annuali negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 senza ricevere i 1.000 euro invece assegnati nel biennio ai colleghi già di ruolo. Nel dare la somma al docente ricorrente, nella sentenza il giudice ha pure quindi ricordato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nella quale si citano gli articoli “63 e 64 del C.C.N.L. di categoria”, nei quali si evidenzino le “regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ‘strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio’ (così il comma 1 dell’art. 63 cit.)”.
Inoltre, il giudice del lavoro del Tribunale siciliano ha ricordato che “con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ricorda a sua volta che “se la Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia Europea hanno espresso parere super favorevole sulla Carta del docente da dare anche ai precari, confermando che la sua esclusione è dovuta a una grave dimenticanza del legislatore che l’ha introdotta nel 2015: non possiamo fare altro, quindi, che ricordare l’opportunità di presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati, sempre facendo attenzione a non fare passare più di cinque anni dai contratti sottoscritti poiché altrimenti subentrerebbe il provvedimento di prescrizione”.
A fronte di una trattativa che ha visto LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRAPANI
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
di LA REDAZIONE