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Carta del docente ai precari, 3.000 euro più interessi alla supplente difesa dall’Anief: per il Tribunale di Velletri “la mera natura temporanea del lavoro” non giustifica il diverso trattamento

"Continua, incessante, il recupero della Carta del docente da parte dei precari che presentano ricorso al giudice del lavoro: anche a Velletri, dove il tribunale ha..."



Continua, incessante, il recupero della Carta del docente da parte dei precari che presentano ricorso al giudice del lavoro: anche a Velletri, dove il tribunale ha assegnato ad una supplente “la somma di € 3000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria”, dopo che la docente, difesa dai legali che operano per l’Anief, ha sollevato il problema derivante da sei annualità di lavoro da precaria, dal 2018 ad oggi, senza ricevere un euro dall’amministrazione per pagarsi l’aggiornamento professionale.


Nella sentenza, il giudice ha ricordato che “sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, n. 1842 che ha annullato l’art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”. Ha quindi citato la Corte di Giustizia Europea, che con l’ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che “la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro”.



Quindi, il giudice del lavoro ha anche esplicitato in modo inequivocabile che “la Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015”, spetti, “pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche”.



Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le posizioni favorevoli ai precari della Corte di Giustizia europea, del Consiglio di Stato e pure della Suprema Corte di Cassazione valgono più di mille commenti o interpretazioni: sarebbe bene cancellare l’errore del legislatore presente nella L. 107/15 che ha portato a questa palese discriminazione. Ma poiché ciò non sembra nei piani di chi governa il Paese, diventa cosa buona e giusta, per i precari beffati, presentare ricorso con i legali Anief, così da recuperare i 500 euro per ogni anno scolastico svolto. E anche senza pensarci troppo, perché la prescrizione quinquennale comincia a stare dietro l’angolo”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VELLETRI

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024;

- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 3000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;

condanna il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di 49,00 euro per spese, € 1338,35 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% pari a 200,75, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.


Il Giudice del Lavoro




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di LA REDAZIONE




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