"Sulla Carta del docente ai precari ancora una sentenza secondo la quale il ricorso presentato dai legali... "

Sulla Carta del docente ai precari ancora una sentenza secondo la quale il ricorso presentato dai legali Anief “è fondato e merita accoglimento”: a sostenerlo stavolta è stato il Tribunale del lavoro di Reggio Emilia, a seguito della richiesta presentata dai legali operanti per il giovane sindacato in difesa dei diritto di una insegnante che “ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”.
A pesare come un macigno sulla decisione del giudice del lavoro di Reggio Emilia è stata innanzitutto l’ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21 con cui la Corte di Giustizia Europea “ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di euro 500,00 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica”.
Dopo avere rammentato “il principio secondo cui” per legge, dal 2015, “la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale”, il “Tribunale ha anche preso come riferimento “la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022”, con cui “il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Infine, sempre il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha osservato che “la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “in mancanza di difetti oggettivi presenti nella richiesta di assegnazione della Carta del docente al precario ricorrente, i tribunali del lavoro, come quello di Reggio Emilia, non possono fare altro che dare seguito a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, dalla Corte di Giustizia Europea e prima ancora dal Consiglio di Stato. Le espressioni dei giudici di rango rappresentano infatti delle pietre miliari, a favore dei precari, che ricorso gratuito con Anief: tutti coloro che vogliono avere giustizia e recuperare fino a 3.500 euro più interessi possono presentare l’istanza, sempre tenendo conto che non vanno oltrepassati i 5 anni dalla stipula del contratto, altrimenti scatterebbe la prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa XXXX XXXX, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 727/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all’art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di € 2. 000,00 a favore di XXXX XXXX, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese de l giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 460,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
di LA REDAZIONE