"Secondo il giudice del lavoro è anche rilevante il fatto che la Corte di Giustizia Europea ha spiegato che l’indennità della Carta del docente da 500 euro annuali..."
Tutte le supplenze annuali, da quelle fino al 31 agosto sino a quelle con scadenza termine delle lezioni, sono utili per accedere alla Carta del docente: lo sostiene il giudice del lavoro di Vicenza, che ha recepito il parere espresso dalla Corte di Cassazione nell’autunno del 2023 sostenendo che “l’art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6”. Secondo il giudice del lavoro è anche rilevante il fatto che la Corte di Giustizia Europea ha spiegato che l’indennità della Carta del docente da 500 euro annuali “finalizzata alla formazione continua dei docenti” risulta “obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21)”.
Il giudice di Vicenza, pertanto, sulla base delle risultanze provenienti da aule di giustizia rilevanti ha concluso che le tre supplenze annuali, con scadenza 30 giugno, svolte da un insegnante che ha presentato ricorso, difeso dai legali Anief, comportano l’accesso alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, “la posizione favorevole della Suprema Corte di Cassazione sulla Carta del docente continua a rappresentare il ‘faro’ sulla disciplina. Fare ricorso gratuito attraverso il nostro sindacato Anief costituisce quindi una opportunità importante per recuperare i 500 euro annuali consegnati dall’amministrazione scolastica solo al personale di ruolo. Sempre però che i supplenti o ex precari non aspettino troppo tempo, perché - conclude il leader dell’Anief - rischierebbero di incappare nella prescrizione che scatta dopo un quinquennio dalla sottoscrizione del contratto a termine”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VICENZA
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
o assorbita:
- condanna il Ministero a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con
accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.500,00 da
spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta
stessa;
- condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della parte
ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con
distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
di LA REDAZIONE