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Bullismo e cyberbullismo, il ruolo della scuola? Pubblicata in GU la legge con misure concrete a tutela delle vittime, ecco quali

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

È stata pubblicata il 30 maggio, in Gazzetta Ufficiale, la legge 17 maggio 2024, n. 70 contenente disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento entrerà in vigore dal...



È stata pubblicata il 30 maggio, in Gazzetta Ufficiale, la legge 17 maggio 2024, n. 70 contenente disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 14 giugno.

Il testo era stato approvato alla Camera, in via definitiva, lo scorso 15 maggio con 232 voti favorevoli.

In particolar modo con tale legge si delega il Governo ad adottare specifiche disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa.

Si sottolinea che per <<"bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».



Le misure volte a tutelare concretamente le vittime

Le Regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»

Molto importante è il potenziamento del servizio di assistenza psicologica e giuridica alle vittime di bullismo e cyberbullismo attraverso il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”. Il servizio, gratuito e attivo 24 ore su 24, sarà dotato di geolocalizzazione e messaggistica istantanea per garantire un supporto tempestivo ed efficace.


Istituzione della Giornata del rispetto il 20 gennaio

La legge istituisce inoltre la “Giornata del rispetto” quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio.

La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, vittima di bullismo.

Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.


Il ruolo delle scuole

Ogni istituto scolastico deve adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e deve istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.


Obblighi del dirigente scolastico

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di episodi di bullismo e di cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, è obbligato ad informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti  o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e ad applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.


  • Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve inoltre riferire alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative.










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