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Borse studio per studenti, modalità di erogazione dei contributi per l’anno 2024 (Decreto)

"Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio, per l’anno 2024, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli...

In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ed al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio, per l’anno 2024, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione e del merito;

b. per “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

c. per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;

d. per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

L’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore ad euro 150,00 e non superiore ad euro 500,00.

  1. La somma di euro 37.715.000,00 (trentasettemilionisettecentoquindicimila/00), stanziata sul capitolo 1527/1 - Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” - è ripartita tra le Regioni come da Tabella A allegata, secondo i seguenti criteri:

a. per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilioniottocentocinquantasettemilacinquecento/00), in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall’indagine EU-SILC (ISTAT) riferita all’anno 2022;

b. per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilioniottocentocinquantasettemilacinquecento/00), in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2022/2023, come risultanti al sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito.

  1. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.

  2. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero a decorrere dal 31 marzo 2025 e fino al 15 giugno 2025, compatibilmente alle disposizioni dettate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture contabili per l’esercizio finanziario 2025.

  3. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.

  4. L’effettiva erogazione delle borse di studio nei confronti dei beneficiari verrà disposta relativamente a ciascuna Regione con provvedimenti da emanare entro i successivi 30 giorni dal definitivo e completo invio dei singoli elenchi da parte delle Regioni, compatibilmente con i tempi occorrenti al perfezionamento degli atti attraverso il superamento delle verifiche da parte degli organi di controllo e delle strutture informatiche coinvolte nella procedura di erogazione.

  5. L’erogazione avviene secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

  6. L’avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile presso qualsiasi ufficio postale.

1. La piattaforma digitale consente alle Regioni di inviare l’elenco dei soggetti e i relativi importi del beneficio economico. Verrà preso in considerazione per il pagamento un unico invio completo e definitivo che dovrà essere trasmesso dalla Regione entro e non oltre la data di cui all’art. 4 comma 3.

2. Attraverso la medesima piattaforma, le Regioni possono monitorare le fasi del processo di assegnazione delle borse.

3. Al fine di semplificare le modalità del controllo dei dati dei beneficiari, da parte delle Regioni, il Ministero, all’avvenuto rilascio in produzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) e per i successivi anni, metterà a disposizione, tramite la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), un apposito servizio di verifica preliminare che le Regioni, i Comuni, le città Metropolitane e le Province potranno integrare nei propri applicativi.

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di LA REDAZIONE


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