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Borse di studio per studenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, presentazione delle domande entro il 1° maggio 2025 (Gazzetta Ufficiale)

"È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo... "


È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all’art. 1 -bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.


Per l’anno accademico 2023/2024 saranno assegnate, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca:

a) centocinquanta borse di studio dell’importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;

b) cinquanta borse di studio dell’importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.


Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.


Requisiti per l’ammissione

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, possono essere beneficiari dell’assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 1 del presente bando gli studenti che:

a) risultino iscritti nell’anno accademico 2023/2024;

b) nell’anno accademico di riferimento 2023/2024 abbiano superato, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l’anno accademico successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto;

c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;

d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.


Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.

I requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso devono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera d) .


Domanda di partecipazione

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio devono essere presentate on-line attraverso la piattaforma digitale appositamente dedicata, raggiungibile al link che sarà reso disponibile alla seguente pagina web istituzionale: https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-borsestudio/9363 - da parte dello studente in possesso dello SPID/CIE.


In caso di impossibilità di presentazione attraverso la piattaforma digitale, le domande, redatte in carta semplice, secondo l’allegato modello A, devono essere sottoscritte dal richiedente e presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via dell’Impresa n. 89 - 00186 Roma, accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Qualora il beneficiario sia minore o incapace le domande sono sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore in qualità di richiedente e presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - con allegata fotocopia di un valido documento di identità.


Le domande per l’assegnazione delle borse di studio devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di spedizione tramite raccomandata fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione.


Le domande per l’assegnazione delle borse di studio devono contenere le dichiarazioni di seguito indicate:

a) specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;

b) attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;

c) indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati, dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo;

d) indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;

e) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);

f) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione sostitutiva unica e ISEE (indicatore di situazione economica equivalente).


Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione

1. La commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige le graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;

b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;

c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;

d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b) , e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 3.

3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l’inoltro al Segretario generale per l’approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.

5. L’erogazione dell’importo corrispondente è effettuata, successivamente all’assegnazione, in un’unica soluzione a cura dei competenti uffici del Ministero dell’università.

GAZZETTA UFFICIALE (pdf)


di VALENTINA ZIN



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