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BONUS NATALE DOCENTI E ATA: PUÒ RICHIEDERLO ANCHE CHI HA UN CONTRATTO PART-TIME O A TEMPO DETERMINATO? ECCO COSA RISPONDE L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Bonus Natale: tale indennità pari a 100 euro può essere richiesta anche dai docenti con contratti a tempo determinato e part-time?

In relazione al Bonus Natale, introdotto grazie al Decreto Omnibus, riguardante anche il personale scolastico, ci si pone un quesito molto importante: tale indennità pari a 100 euro può essere richiesta anche dai docenti con contratti a tempo determinato e part-time?


A tal fine l'Agenzia delle Entrate, in maniera chiara ed esaustiva, risponde proprio a tale quesito.

In particolare dispone espressamente che:


"La risposta è affermativa, a condizione che il lavoratore possieda tutti i requisiti indicati dalla norma che ha introdotto l’indennità.

Per l’anno 2024 larticolo 2-bis del decreto legge n. 113/2024 prevede l’erogazione nella busta paga relativa alla tredicesima mensilità di una indennità una tantum di 100 euro.


Per il riconoscimento del bonus non è rilevante il tipo di contratto di lavoro dipendente in essere (a tempo determinato o indeterminato), né la modalità di articolazione (part-time orizzontale, verticale o ciclico). La norma dispone che l’indennità da erogare deve essere rapportata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno, ma nessuna riduzione va effettuata in presenza di lavoro part-time (circolare Agenzia delle entrate n. 19/2024).

Non possono beneficiarne, invece, i contribuenti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


Per richiedere l’indennità, si ricorda, il lavoratore deve avere il coniuge e almeno un figlio a carico (almeno un figlio a carico per i nuclei familiari “monogenitoriali) e aver conseguito nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. È necessario, infine, che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore della detrazione spettante per la stessa tipologia di reddito".

 

 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 143/2024, di conversione del Decreto Legge n. 113/2024 (il cosiddetto “Decreto Omnibus”) che ha introdotto fra l'altro – e limitatamente al periodo d’imposta 2024 – un’indennità una tantum (il cosiddetto “Bonus Natale”), pari a 100,00 (cento) euro netti, da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.


L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 10 Ottobre, fornisce istruzioni operative in merito.


Analizziamo assieme i presupposti soggettivi ed oggettivi per ottenere tale bonus.


ECCO CHI PUÒ RICHIEDERLO

L’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:


a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;


b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) , oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR . In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;


c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.


COME OTTENERLO?

Il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.


In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.


Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.


Si sottolinea, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.


A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.


In definitiva, quindi, ne potranno usufruire, a domanda, lavoratrici e lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, in possesso di tutti i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

  • avere un reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;

  • avere l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante;

  • avere il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, oppure almeno un figlio a carico per i nuclei familiari monogenitoriali.


Per essere considerati a carico e consentire quindi la percezione del bonus è necessario che il coniuge o il figlio possiedano un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.


Il riconoscimento del Bonus sarà subordinato a un’espressa domanda da rivolgere al proprio datore di lavoro, nonché alla dichiarazione della sussistenza congiunta dei requisiti richiesti.


Risulta in fase di attivazione, all'interno del portale NoiPA, una procedura “self service” attraverso la quale chi è interessato potrà richiedere l'erogazione del bonus: pertanto le segreterie scolastiche non dovrebbero essere coinvolte in nessuna fase di gestione della richiesta.



SCARICA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PDF)





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di VALENTINA TROPEA




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