In relazione al Bonus Natale, occorre soffermarsi senza dubbio su di un aspetto sicuramente importante e spesso molto frequente: in particolar modo ci si chiede se sia possibile modificare un'istanza già trasmessa...
In relazione al Bonus Natale, occorre soffermarsi senza dubbio su di un aspetto sicuramente importante e spesso molto frequente: in particolar modo ci si chiede se sia possibile modificare un'istanza già trasmessa.
Nell'ipotesi in cui il soggetto invia una richiesta e solo successivamente si accorge di aver commesso degli errori o di non aver i requisiti per poter accedervi, in tal caso è possibile modificare la domanda già inviata?
A tal fine possiamo affermare che è possibile annullare la richiesta già inviata cliccando sull'apposita icona "cestino".
Nell'ipotesi in cui si commettano degli errori nella presentazione della domanda, per poter inserire una nuova richiesta sarà necessario annullare quella precedente cliccando sull'apposita icona "cestino".
Quindi non si potrà modificare una richiesta ma solo annullarla ed inserirla nuovamente.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
NoiPA ha comunicato espressamente che è online il self-service per richiedere il “Bonus Natale”, l’indennità fino a 100 euro introdotta dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) per i lavoratori dipendenti che rispettino determinati requisiti reddituali e familiari.
Accedendo alla propria Area Personale, gli Amministrati possono inoltrare la domanda in pochi semplici passaggi:
Accedere al menu Servizi;
Selezionare la voce Stipendiali;
Cliccare sul pulsante Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura indicata.
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 22 novembre.
A partire da giovedì 14 novembre, all’interno del self-service, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.
Si ricorda, infine, che il personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere potrà fare riferimento al proprio datore di lavoro per richiedere l’indennità.
REQUISITI
Il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:
reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico, oppure deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico in un nucleo monogenitoriale;
l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all'articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell'anno, per tali redditi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato DPR.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
-BONUS NATALE: SUPPLENTI BREVI E SALTUARI POSSONO RICHIEDERLO? REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO NECESSARIA? ECCO TUTTE LE INDICAZIONI NOIPA PER OTTENERLO
-CONCORSO PNRR 2, DOCENTI DI RUOLO: PARTECIPAZIONE CONSENTITA OPPURE NO? FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
-ATA TERZA FASCIA, CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE: CHI NON LA CONSEGUE DECADE DALLE GRADUATORIE OPPURE NO? SCOPRIAMOLO INSIEME
-CARTA DOCENTE: GLI ACQUISTI POSSONO ESSERE DELEGATI AD ALTRE PERSONE? I BUONI SPESA POSSONO ESSERE REGALATI AD AMICI? FACCIAMO CHIAREZZA IN MERITO
di VALENTINA TROPEA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it