Bonus Natale: a tal proposito ci si chiede cosa accada a chi non ha fatto in tempo o non è riuscito ad inoltrare la relativa istanza entro tale termine...
Il termine ultimo per poter richiedere il Bonus Natale, l’indennità fino a 100 euro introdotta dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) ) per i lavoratori dipendenti che rispettino determinati requisiti reddituali e familiari, è ormai scaduto: NoiPa ha, infatti, consentito di inoltrare le istanze fino alle ore 12 del 22 Novembre 2024.
A tal proposito ci si chiede cosa accada a chi non ha fatto in tempo o non è riuscito ad inoltrare la relativa istanza entro tale termine prestabilito. Si potrà usufruire ugualmente del relativo bonus?
Per poter rispondere a tale domanda occorre menzionare un'apposita FAQ del Ministero che riportiamo qui di seguito:
Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?
Oltre il 22 novembre 2024, l’indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Quindi, chi non ha presentato la domanda nei termini non riceverà il bonus insieme alla tredicesima ma l'indennità gli sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Un altro quesito che ci pone è il seguente: cosa succede se il Bonus risulta non spettante?
Anche in questo caso una FAQ del Ministero ci permette di fornire utili chiarimenti in merito:
21. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l’indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024
ECCO TUTTI I REQUISITI AGGIORNATI
Il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:
reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all'articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell'anno, per tali redditi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato DPR.
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di VALENTINA TROPEA
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