"L’Inps ha reso note le FAQ ufficiali sul bonus mamme, esonero contributivo rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero..."
L’Inps ha reso note le FAQ ufficiali sul bonus mamme, esonero contributivo rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
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Cos’è?
La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi 180 e 181, ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
A chi spetta?
Spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato - anche part-time o con contratto di somministrazione - del settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico. Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento (ex d.lgs n. 151/2001, cd Testo unico della maternità e paternità). In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età.
Quanto spetta?
L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Fino a quando spetta?
Il beneficio spetta: • fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli; • fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.
Cosa succede se ho un solo figlio minorenne, mentre gli altri sono maggiorenni e non vivono con me?
Il diritto sorge e si cristallizza al momento della nascita del secondo / terzo figlio, pertanto non rileva l’eventuale decesso di uno o più figli, né la loro fuoriuscita dal nucleo familiare e neppure la circostanza che gli stessi non convivono più con la madre o siano in affidamento esclusivo al padre.
Come posso richiederlo?
La volontà di usufruire dell’esonero deve essere comunicata al datore di lavoro, unitamente al numero di figli e ai rispettivi codici fiscali. Nel caso in cui la lavoratrice indichi solo il numero di figli al datore di lavoro, i rispettivi codici fiscali dovranno essere inseriti nell’apposito applicativo Inps che sarà rilasciato prossimamente (con apposito messaggio sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale istituzionale www.inps.it.).
Da chi viene erogato e come?
Trattandosi di un esonero contributivo, il beneficio sarà visibile direttamente in busta paga.
Il mio datore di lavoro deve essere in possesso del DURC?
No, perché la misura non costituisce aiuto in capo al datore di lavoro.
Per quanto tempo mi spetta?
L’esonero contributivo è riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: • fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 figli; • fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli (solo per il 2024).
Da quando mi spetta il beneficio?
L’esonero spetta dal 1° gennaio 2024 se i requisiti sussistono già a tale data; altrimenti: • dal mese di nascita del secondo / terzo figlio; • dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso la donna fosse già madre di due / tre figli, ma non avesse ancora un lavoro dipendente o lo avesse a tempo determinato.
Il bonus lo vedrà nella busta paga di febbraio con l’arretrato di gennaio?
Il datore di lavoro ha tempo i tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare per poter effettuare gli opportuni adeguamenti relativamente agli arretrati del mese di gennaio e febbraio 2024 (marzo aprile e maggio 2024).
Ho fatto domanda in corso d’anno, posso recuperare le mensilità da gennaio 2024 in poi o la decontribuzione mi spetta dalla data della domanda?
L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.
Soddisfo tutti i requisiti, ma verso i contributi ad una cassa diversa da INPS, mi spetta?
Si, perché possono accedere all’esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
I contributi che non avrò versato saranno coperti da contribuzione figurativa o verrò penalizzata sull’assegno pensionistico?
Come precisato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il maggiore importo che percepirò in busta paga per effetto della decontribuzione concorre alla formazione del reddito?
Si
Posso richiedere l’esonero anche se sono in congedo straordinario?
No, in quanto durante il congedo straordinario è versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione; difatti, per i giorni in cui non si percepisce retribuzione da lavoro dipendente non è possibile richiedere l’esonero.
Posso richiedere l’esonero anche se sono in congedo di maternità o parentale?
No, in quanto durante il congedo di maternità o parentale al genitore è versato un indennizzo e non una vera e propria retribuzione. Qualora, in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un’integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell’agevolazione. Ad esempio: congedo indennizzato all’80% = l’agevolazione non spetta congedo indennizzato all’80% + integrazione del 20% = l’agevolazione spetta limitatamente alla quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%.
Sono mamma di 2 figli, il più piccolo ha già 10 anni ma è disabile, posso usufruirne?
No. La norma non prevede tale ipotesi ma si basa esclusivamente sull’età del minore.
Nel computo dei figli sono inclusi anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo?
Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell’applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento. Tuttavia, gli istituti dell’affidamento preadottivo e quello temporaneo non sono assimilabili all’affidamento pieno o all’adozione definitiva.
Come viene contabilizzato il beneficio in busta paga se nel 2024 ho usufruito del congedo di maternità?
Il beneficio sarà riconosciuto solo per i mesi non coperti da congedo di maternità .
La decontribuzione è compatibile con l’esonero previsto dalla L. n. 197/2022?
Si, l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2024, risulta cumulabile con gli altri esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.
La decontribuzione è cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022?
Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione in argomento trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 ed ha una durata massima di un anno. Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022. Fermo restando tale principio e in considerazione che l’esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2024 decorre dal 1° gennaio 2024, le due agevolazioni non si sovrappongono nei periodi in cui possono essere usufruiti.
La decontribuzione è compatibile con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) previsto dall’art. 1, co. 15 della medesima Legge di Bilancio 2024?
Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa che l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge.
Ho comunicato al mio datore di lavoro di voler beneficiare dell’esonero ed ho fornito i codici fiscali dei miei figli. Cosa deve fare ora il mio datore di lavoro?
I datori di lavoro riportano nelle denunce mensili l’esonero spettante alla lavoratrice. Le indicazioni sui codici da inserire nei flussi Uniemens da febbraio 2024 sono fornite nella circolare Inps n. 27 del 31 gennaio 2024.
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di ISABELLA CASTAGNA
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