"Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola..."
L’Inps indice, per l’anno scolastico 2023/2024, in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati al comma 3 dell’art. 1 del presente bando dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale, dei figli ed orfani dei dipendenti e dei pensionati ex-Ipost un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:
Requisiti per l’ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2023/2024
Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado gli studenti (compresi coloro per i quali è prevista la riserva dei posti all’art. 9, comma 6), che abbiano i seguenti requisiti:
l’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2023/24 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 7/10 ma è comunque necessaria. Non saranno considerati idonei giudizi espressi per soggetti per cui il Ministero comunichi lo stato non valutato;
non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L’eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall’età, con riferimento all’iscrizione al primo anno della scuola primaria (già “scuola elementare”) e sino all’anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92;
non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
il beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di Concorso INPS “Corso di lingue all’estero 2024” e “Corso di lingue in Italia 2023” per coloro che a seguito di partecipazione risultino ammessi con riserva ovvero ripescati a seguito di scorrimento (salvo sia stata già formalizzata la rinuncia del concorrente con acquisizione a sistema entro la data inderogabile di apertura del presente Bando) e con il Bando di concorso INPS “Programma ITACA 2023- 2024”. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2023-2024, prevarrà quest’ultimo e si provvederà d’ufficio all’esclusione del medesimo dalla graduatoria Supermedia 2024;
non essere già risultati vincitori dei Bandi INPS “Convitti Strutture di proprietà INPS” e “Convitti Nazionali ospitalità residenziale e diurna”, che comprenda anche l’anno scolastico per il quale si concorre.
Requisiti per l’ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2023/2024
Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti, (compresi coloro per i quali è prevista la riserva dei posti all’art. 9, comma 6) che abbiano i seguenti requisiti:
l’aver conseguito la promozione all’anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2023/24 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 7/10 ma è comunque necessaria. Non saranno considerati idonei giudizi espressi per soggetti per cui il Ministero comunichi lo stato non valutato;
non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L’eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall’età, con riferimento all’iscrizione al primo anno della scuola primaria (già “scuola elementare”) e sino all’anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado, e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento;
non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
il beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di Concorso INPS “Corso di lingue all’estero 2024” e “Corso di lingue in Italia 2023” per coloro che a seguito di partecipazione risultino ammessi con riserva ovvero ripescati a seguito di scorrimento (salvo sia stata già formalizzata la rinuncia del concorrente con acquisizione a sistema entro la data inderogabile di apertura del presente Bando) e con il Bando di concorso INPS “Programma ITACA 2023-2024”. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2023-2024, prevarrà quest’ultimo e si provvederà d’ufficio all’esclusione del medesimo dalla graduatoria Supermedia 2024;
non essere già risultati vincitori dei Bandi INPS “Convitti Strutture di proprietà INPS” e “Convitti Nazionali ospitalità residenziale e diurna”, che comprenda anche l’anno scolastico per il quale si concorre.
Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle scuole secondaria di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi. 3. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma 1, secondo punto, gli studenti che hanno frequentato i corsi propedeutici e per giovani talenti presso il conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola media inferiore e non dovranno aver superato i 21 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni principali" esclusi quelli di "esperimento".
Credenziali di accesso dell’utente richiedente
Per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi. Gli utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione attualmente accettati, che sono i seguenti:
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
Carta d’Identità Elettronica (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Domanda di partecipazione al concorso
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art.1, comma 4 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 19 settembre 2024 e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2024.
BANDO (Inps)
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di LA REDAZIONE
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