L'Inps, in data 27 novembre 2024, ha pubblicato il Bando di Concorso Assegni di frequenza e contributi formativi 2024 in favore di...
L'Inps, in data 27 novembre 2024, ha pubblicato il Bando di Concorso Assegni di frequenza e contributi formativi 2024 in favore di orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale (assegni di frequenza) e in favore di figli o orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale, portatori di handicap (contributi formativi) relativi all'anno scolastico 2023/2024.
Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il richiedente e il beneficiario.
Il titolare del diritto è il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale, vivente o deceduto, che genera il diritto alla prestazione (dante causa).
Il beneficiario è lo studente, per il quale è richiesta la prestazione, individuato tra i seguenti soggetti:
1.3 Per gli assegni di frequenza: gli orfani dell’iscritto o del coniuge dell’iscritto o categorie equiparate in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1.
2.3 Per i contributi formativi:
i figli di iscritto portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età;
gli orfani dell’iscritto o del coniuge dell’iscritto o categorie equiparate, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati nell’anno scolastico 2023/2024 e per un periodo non inferiore ai sei mesi. Sono equiparati agli orfani, i figli non riconosciuti dall’altro genitore ovvero orfani dell’altro genitore.
Il richiedente è colui che può presentare la domanda di partecipazione al concorso ed è individuato tra uno dei seguenti soggetti:
1.4 il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
2.4 il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
3.4 l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
4.4 il tutore del beneficiario del diritto.
L’INPS indice, per l’anno scolastico 2023/2024, un concorso per il conferimento di:
85 assegni di frequenza in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, punto 1.3;
170 contributi formativi in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, punto 2.3.
Requisiti di ammissione al concorso
Per poter accedere alla prestazione “Assegni di frequenza” i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, punto 1.3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
frequenza, nell’anno scolastico 2023/2024, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);
essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all’articolo 1, comma 4, punti 1.4, 2.4, 3.4 e 4.4;
non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
Per poter accedere alla prestazione “Contributi formativi” i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3 punto 2.3, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
frequenza, nell’anno scolastico 2023/2024, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo;
essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all’articolo 1, comma 4, punti 1.4, 2.4, 3.4 e 4.4;
non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
il beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di concorso INPS “Supermedia 2024” per l’anno scolastico 2023-2024. 3. Gli Assegni di frequenza e i Contributi formativi non sono cumulabili tra loro.
Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
Carta d'Identità Elettronica (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio
La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall’art. 1, comma 4, esclusivamente online, pena l’improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità: digitare le parole “Portale prestazioni welfare” nel motore di ricerca del sito www.inps.it , cliccare su “Accedi all’area tematica” per presentare la domanda; in alternativa è possibile autenticarsi accedendo alla propria area riservata e procedere con le stesse modalità di ricerca sopra descritte. All’interno del Portale, cliccare su “Vai a gestione domanda”; sulla scheda “Presentazione domanda”, cliccare “Utilizza il servizio” e, infine, selezionare la prestazione “Contributi formativi Enam” oppure “Assegni di frequenza ENAM” a seconda della prestazione per cui si intende presentare la domanda. La domanda può essere trasmessa dalle ore 12,00 del 28 novembre 2024 fino alle ore 12.00 del 30 dicembre 2024.
Attribuzione del beneficio
L’importo dell’assegno di frequenza è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario, secondo la seguente tabella:
L’importo del contributo formativo è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario ed è differenziato secondo le tabelle e i criteri di seguito indicati:
per la frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado (quest’ultima fino alla frequenza del secondo anno):
per la frequenza di scuole di formazione post-obbligo e scuole speciali e propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo:
I contributi formativi sono alternativi agli assegni di frequenza e possono essere richiesti soltanto in favore del portatore di handicap non orfano o equiparato. Per le scuole speciali e propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo, non essendo prevista un’analoga prestazione per gli assegni di frequenza, la richiesta può essere presentata anche in favore dell’orfano di iscritto o equiparato, portatore di handicap.
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