Con la presente si forniscono opportune indicazioni in ordine all’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle...
Con la presente si forniscono opportune indicazioni in ordine all’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore. L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. Quanto sopra, si ricorda, è ribadito dalla Circolare Ministeriale prot. n. 40055 del 12/12/2023, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/25”.
Modalità di individuazione dei docenti e di pagamento delle ore alternative all’IRC
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con nota del 7 marzo 2011 prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 prot. n. 1670 ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione delle ore alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. Si specifica, in modo particolare, che le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa. L’insegnamento può essere attribuito a:
a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i Dirigenti Scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe. Riguardo ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, si richiama la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 50 del 2014 che esclude la possibilità di superare, con il conferimento delle ore eccedenti, un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali. Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte degli Uffici dell’Amministrazione scolastica periferica, vista la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico di istituto. Si precisa che per i docenti titolari di cattedra orario esterna non è possibile completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
Si richiamano le indicazioni fornite nella nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze in forza delle quali:
Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.
Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica. In ogni caso, conformemente al limite di cui alla succitata nota 87 del 07 giugno 2012, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC:
- è prevista dal T.U. Istruzione, d. lgs. n. 297/1994 art. 310 che si richiama all’art. 9 dell’Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede ratificato con la legge n. 121 del 25 marzo 1985
- è regolamentata annualmente dal Ministero attraverso la Circolare sulle iscrizioni.
In particolare si veda, per l’a.s. 2024/2025, la Nota M.I.M. prot n. 40055 del 12.12.2023, (link https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2024- 2025.pdf/25eeb11f-a5e3-4377-966b-f30c9cca7ddc?t=1702406066487) la quale al par. 11, recante “Insegnamento della religione cattolica e attività alternative” dispone quanto segue:
la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla succitata Nota.
la scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Pertanto, per la scuola dell’infanzia che non è scuola dell’obbligo, la scelta deve essere effettuata ogni anno.
Per la scuola secondaria di II grado e per i percorsi di istruzione degli adulti (C.M. n. 4 del 21/3/2017) la scelta è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione.
Si richiamano, per i principi generali di erogazione del servizio in parola, le seguenti Circolari Ministeriali:
-C.M. n. 128 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola materna”;
-C.M. n.129 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola elementare
-C.M. n. 130 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola media”
-C.M. n. 131 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola superiore”
-C.M. n. 188 del 25.5.1989 “Nuovo modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”; --C.M. n. 189 del 29.5.1989 “Nuovo modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”
-C.M. n. 9 del 18.1.1991 “Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell’11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative”.
Contenuti e Programmazione
Ancora ai sensi della Circolare annuale sulle iscrizioni – ovvero la Nota M.I.M. prot n. 40055 del 12.12.2023, par. 11 – la scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (opzione prevista dalla Circolare Ministeriale n. 9 del 1991).
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.
Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano triennale dell’Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell’utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l’insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l’individuazione del docente. Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla scheda C (allegata alla Circolare annuale sulle iscrizioni citata). Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Dirigente scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali l’eventuale necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, a seconda del contesto specifico di ciascuna istituzione scolastica. L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa, che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Per quanto concerne la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, si richiama il d. lgs. n. 62/2017, attuativo della legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107/2015 che prevede, tra l’altro, quanto segue:
Per la scuola primaria l’impiego di un giudizio sintetico, che resta disciplinato dall’art. 2, commi 3 e 7, del suddetto decreto. Dunque, nonostante l’O.M. 4.12.2020 n. 172 che introduce i giudizi descrittivi per gli apprendimenti nella scuola primaria, “rimangono invariate le modalità per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica”, che è resa su una nota distinta, con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Per il primo ciclo d’istruzione unitariamente inteso si evidenzia che la valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado). Le operazioni di scrutinio (valutazione intermedia e finale) sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. I docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.
Per la scuola secondaria di I grado, con riferimento anche all’esame di stato, attraverso le indicazioni della Nota ministeriale n. 1865 del 17 ottobre 2017, si sottolinea che la valutazione, è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti. Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
Per la scuola secondaria di II grado: il voto di IRC è l’unico che può essere espresso in forma discorsiva e che non fa media con le altre discipline. Il Ministero annualmente riporta poi, alcune specifiche indicazioni relative alla IRC e attività alternative alla Religione Cattolica nella Ordinanza sull’esame di stato. In particolare nella O.M. n. 55/2024 relativa all’ultima sessione d’esame, l’art. 11, co. 2, dispone che:
- i docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle deliberazioni del consiglio di classe relative all’attribuzione del credito scolastico. Nello specifico, i docenti di religione cattolica partecipano per i soli studenti che si sono avvalsi di tale insegnamento; i docenti di attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano per i soli allievi che si sono avvalsi di tale insegnamento.
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